L'esperto rispondeCondominio

Le opportunità per sbloccare l'assenza del quorum

di Matteo Rezzonico

La domanda

Sono proprietario di un appartamento che si trova in un condominio con circa 20 proprietari. L'attuale amministratore, pur convocando regolarmente l'assemblea, non riesce a svolgere la riunione condominiale per mancanza del quorum di maggioranza. Si può chiedere la nomina di un amministratore giudiziario, considerato che la maggior parte dei condòmini (morosi) non si presenta alla riunione condominiale?

Ferme le doverose azioni di recupero crediti, l'articolo 1129, comma 1, del Codice civile dispone che «quando i condomini sono più di otto, se l'assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell'amministratore dimissionario». E, dunque, nel caso del lettore, in cui l'amministratore è già nominato (salvo sue dimissioni), non pare necessaria la nomina giudiziale (ex articolo 1129 del Codice civile). Ove non si prendano i provvedimenti necessari all'amministrazione della cosa comune, per mancanza delle maggioranze necessarie (e dopo aver convocato l'assemblea), si può presentare ricorso a norma dell'articolo 1105, ultimo comma, del Codice civile, per il quale, «se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere alla autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore». Si veda, in questo senso, la sentenza 5889/2001 della Cassazione secondo cui l'articolo 1105, comma 4, del Codice civile presuppone il ricorso alla autorità giudiziaria «in ipotesi tutte riconducibili a una situazione di assoluta inerzia in ordine alla concreta ed effettiva amministrazione della cosa comune (per mancata assunzione dei provvedimenti a tal fine necessari, o per assenza di una maggioranza ovvero per difetto di esecuzione della delibera adottata)».

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