Condominio

In piscina il gestore è responsabile della sicurezza

di Giulio Benedetti

Le piscine, che quest’estate sono state teatro di tragedie, sono sempre più diffuse, soprattutto nelle località turistiche. Nei confronti degli utilizzatori della piscina il gestore dell’attività (che per quelle condominiali è l’amministratore), è il garante della sicurezza ed ha l’obbligo di impedire gli eventi lesivi (articolo 40 del Codice penale). Ed è anche applicabile l’articolo 2051 del Codice civile, per cui, essendo una cosa in sua custodia, è responsabile del danno cagionato dalla stessa alla persona, salvo il caso fortuito.

Quindi la gestione della sicurezza della piscina è un’attività assai delicata, come affermato dalla Corte di cassazione (sentenza 39139/2018) , che ha dichiarato inammissibile, con la condanna alla sanzione pecuniaria di 2mila euro da versare alla cassa delle ammende, il ricorso del gestore di una piscina avverso la sentenza del Tribunale che lo aveva condannato a 900 euro di multa per il reato di lesioni colpose (articolo 590 del Codice penale) nei confronti di un bagnante e a una provvisionale di 100mila euro.

Il Tribunale aveva dichiarato la negligenza , imprudenza ed imperizia del gestore per avere adibito una sola persona all’assistenza dei bagnanti, senza segni distintivi e senza adeguata formazione e senza consentirgli di dedicarsi solo ai compiti di assistenza e salvataggio. Pertanto, il sorvegliante non poteva soccorrere il bagnante incapace di nuotare. La Cassazione ha anche ribadito l’intesa tra Stato e Regioni del 1995, è stata sostituita dalla Conferenza Stato e Regioni del 16 gennaio 2003 né è applicabile il Dm del 18 marzo 1996, per cui:

l’assistenza ai bagnanti va assicurata durante tutto l’orario di funzionamento della piscina;

l’assistente bagnante, abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso, vigila ai fini della sicurezza nelle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca.

Quindi, la gestione condominiale delle piscine non può prescindere dalla sorveglianza dei bagnanti, che deve essere effettivamente compiuta in modo continuativo e da soggetti abilitati.

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