Condominio

Consumi di gas e acqua, l’azienda deve dimostrare che il contatore funziona bene

di Mario Piselli

In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità. Lo afferma la Cassazione con l'ordinanza n. 19154 del 19 luglio 2018.
Sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi.
I contratti di utenza pubblica
La Cassazione ha ricordato l'orientamento dottrinale secondo cui i rapporti tra l'ente erogante un servizio pubblico e l'utente possono inquadrarsi nella generale categoria dei cosiddetti “contratti di utenza pubblica”: essi si caratterizzano per essere il servizio, attinente a beni o utilità essenziali per gli utenti, come l'acqua potabile, il gas, l'energia elettrica, i servizi di telefonia, erogato da un soggetto che opera in regime di monopolio o di concorrenza, e per essere la relativa disciplina caratterizzata dall'intima commistione di elementi privatistici e pubblicistici, questi ultimi spesso dettati da atti di natura normativa o amministrativa, in considerazione delle esigenze strutturali, organizzative e programmatiche del soggetto gestore del servizio.
Tale incidenza eteronormativa si manifesta non solo nel momento genetico del contratto, ma anche in quello contenutistico e in quello dinamico-esecutivo; nel primo, perché le modalità costitutive del rapporto sono eterodeterminate, nel secondo, perché le esigenze pubblicistiche inerenti al servizio influenzano il contenuto precettivo del negozio e, nel terzo, infine, perché le scelte operative e programmatiche del gestore possono comportare una deviazione rispetto al normale regime della responsabilità per inadempimento derivante dal diritto comune.

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