Condominio

Area verde non realizzata sui box: il Comune può renderli pubblici

di Giuseppe Bordolli

Se il condominio realizza un parcheggio pertinenziale interrato con permesso di costruire condizionato alla realizzazione sulla copertura dell'autorimessa di un area verde con pergolato, qualora tale condizione non venga rispettata, il Comune non può disporre direttamente l'acquisizione del bene al patrimonio pubblico senza avere prima ordinato la demolizione delle opere eseguite.
È questo l'importante principio espresso nella motivazione della sentenza del Consiglio di Stato n.2919/2018.
La vicenda iniziava quando un Comune rilasciava ad un condominio un permesso di costruire per la realizzazione di un parcheggio pertinenziale interrato, imponendo la realizzazione di una copertura della nuova struttura con almeno una porzione di terreno vegetale da destinare ad agrumeto protetto con pergolato in castagno.
Dopo l'esecuzione dei lavori, la polizia municipale accertava l'inottemperanza dei condomini per mancata esecuzione di tutte le opere previste e, conseguentemente, ordinava l'esecuzione dei lavori nei termini stabiliti dalla legge.
Del resto, la non conformità della copertura del parcheggio a quanto imposto nel permesso di costruire comportava un inadempimento tale da configurare la totale difformità dal permesso (o comunque una variazione essenziale).
Successivamente, tenuto conto del comportamento del condominio, che non realizzava i lavori previsti, disponeva direttamente l'acquisizione del nuovo fabbricato al patrimonio comunale.
I condòmini si rivolgevano al Tar, lamentando, tra l'altro, l'impossibilità di realizzare l'agrumeto per una malattia che aveva colpito le piante ma tale giustificazione è stata ritenuta irrilevante dai giudici amministrativi che hanno dato ragione al Comune.
La collettività condominiale allora ricorreva al Consiglio di Stato per rilevare questa volta l'illegittimità dell'atto di acquisizione emanato dal Comune per la mancanza di un previo ordine di demolizione che assegnasse un termine per il ripristino dello stato dei luoghi.
Tale contestazione è stata ritenuta condivisibile dai giudici di secondo grado che hanno accolto l'appello proposto e annullato i provvedimenti amministrativi emessi.
Come chiarisce il Consiglio di Stato se il cittadino non realizza anche solo alcune opere che il Comune ha ritenuto necessarie per il rilascio del permesso di costruire, la successiva realizzazione dell'opera risulta abusiva per mancanza di effetti del titolo formalmente rilasciato. In tal caso è inevitabile che l'autorità comunale ingiunga al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione nel termine previsto dalla legge.
L'accertamento dell'ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione comporta poi automaticamente l'acquisizione gratuita al patrimonio disponibile del comune alla scadenza di detto termine.
Di conseguenza la notifica all'interessato dell'accertamento formale dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolire ha solo funzione di “certificare” l'avvenuto trasferimento del diritto di proprietà, costituendo anche titolo necessario per la trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di acquisizione a favore dell'ente pubblico.
Secondo i giudici di secondo grado questa procedura non è stata correttamente seguita in quanto il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza, si è limitato ad inviare all'amministratore del condominio una semplice comunicazione contenente un termine per conformarsi a quanto disposto con il permesso di costruire, mentre invece era necessario un vero e proprio ordine di demolizione.

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