Condominio

Qualsiasi «turbativa» del possesso può essere contrastata in giudizio

di Valeria Sibilio

Limitare l'uso ed il godimento di un bene possessorio è motivo di turbativa, che va interrotta. Un aspetto della giurisprudenza che la Cassazione ha richiamato nell'ordinanza 20581 del 2018, che ha trattato un caso originato dall'apertura, da parte dei titolari di servitù di passo carrabile su una strada di proprietà altrui, di un varco nel muretto di recinzione tra la loro villetta e la strada, onde accedere con automezzi alla loro proprietà. I proprietari del fondo servente agirono in via possessoria, lamentando di essere stati spogliati della possibilità di parcheggiare davanti al varco aperto.
Il tribunale respinse la domanda, deducendo l'aggravamento della servitù preesistente. La Corte di appello, rigettando il gravame, osservava che non sussisterebbe aggravamento di servitù poiché la possibilità di accesso ulteriore non influiva in alcun modo sull'esercizio della servitù di transito, rilevando che, in precedenza, gli appellanti non avevano esercitato “il possesso del parcheggio davanti il varco aperto dagli appellati”, ritenendo che pertanto non vi era stata lesione possessoria.
Ricorrendo n Cassazione, gli attori denunciavano, nel primo motivo, che la Corte di appello, confondendo profili possessori e petitori, non aveva compreso che parte attrice lamentava lo spossessamento e che non abbia motivato l'affermazione secondo cui l'apertura di nuovi varchi non avrebbe costituito aggravamento di servitù. Nel secondo motivo, la parte ricorrente lamentava che i giudici di merito avevano negato che i ricorrenti erano possessori della striscia di terreno gravata soltanto da servitù di passaggio carrabile in favore dei convenuti «giusto per entrare nel “loro” varco carrabile», secondo l'estensione acquistata dalla società sopraindicata.
Il ricorso ricorda che le molestie di controparte erano iniziate mediante parcheggio di autovetture sulla striscia di terreno, condotta cui gli attori avevano reagito con altre azioni possessorie, chiusesi con verbali di conciliazione in cui i convenuti e altri proprietari nella loro stessa condizione si erano impegnati a non parcheggiare più sulla striscia di terreno. Nel resistere al ricorso per cassazione, l'intimato ha ricordato che il verbale di conciliazione con l'impegno a non parcheggiare sulla striscia di terreno era stato firmato solo dopo aver creato il varco con cancello oggetto della azione possessoria. Inoltre, la servitù era estesa sulla intera striscia con l'accordo che nessuno vi avrebbe parcheggiato sopra.
I giudici della Cassazione, preliminarmente, hanno disatteso l'eccezione di inammissibilità sollevata dal resistente, deducendo che il ricorso era relativo a questioni decise dal tribunale e non oggetto di appello da parte degli attori. Si tratta delle affermazioni con cui il tribunale avrebbe ritenuto che solo i convenuti avessero parcheggiato il veicolo sulla striscia e posseduto l'area, questioni su cui non era stata più richiesta prova testimoniale. Un rilievo manifestamente infondato. L'esame dell'atto di appello evidenzia, con apposita numerazione e distinzione analitica, che la parte appellante aveva chiari i tre profili su cui si imperniava la sommaria decisione manoscritta dal giudice di primo grado. In particolare il secondo profilo, relativo alla configurabilità del possesso, osservava l'esistenza di un vizio logico nel negare la qualità di possessore in capo a chi aveva «reagito allo spossessamento».
Per la Suprema Corte, il ricorso è risultato fondato. La giurisprudenza in tema di tutela possessoria, ambito al cui rispetto la parte ricorrente si era richiamata, afferma reiteratamente: «poiché il possessore di un fondo ha il potere di usarne e goderne secondo la normale destinazione di esso, qualunque intervento del vicino titolare di una servitù di passo su parte di tale fondo, diretto a limitare tale uso e godimento oltre il necessario per il godimento di quella servitù, costituisce turbativa del possesso del fondo e legittima il possessore a chiedere la cessazione della turbativa stessa».
Una premessa ignorata dalla Corte di appello, per la quale non vi sarebbe aggravamento di servitù perché l'apertura di un secondo varco non influisce in alcun modo sull'esercizio della servitù di transito. Una affermazione contrastante con il principio di diritto riportato, giacché nell'ottica dell'azione possessoria intrapresa dai proprietari serventi contro i proprietari del fondo dominante, l'attenzione va portata non tanto sull'esercizio della servitù, quanto sull'esistenza o meno di un maggior asservimento del fondo rispetto a quanto esercitato in precedenza. La lesione lamentata poteva essere fatta valere in via petitoria, ma anche in via possessoria, sulla base del possesso esercitato sulla striscia di terreno, possesso che include tutte le manifestazioni sia già manifestate che non ancora esercitate, ma possibili, in base alla conformazione del fondo. E' la loro compressione che viene lamentata da chi subisce una modifica dell'esercizio del possesso del diritto di passo da parte del titolare del fondo dominante. Ove quest'ultimo vanti una servitù convenzionale che prevede una determinata modalità di esercizio, il mutamento strutturale delle condizioni di esercizio può costituire turbativa del possesso del fondo e legittimare il possessore a chiedere la cessazione della turbativa stessa. La sentenza impugnata non si è conformata a questi principi, ma ha portato attenzione sulla sola utilizzazione a parcheggio dell'area posta davanti al nuovo varco, indicata da parte ricorrente come concreta manifestazione possessoria del diritto di proprietà da essa vantato, ma che non è l'unica estrinsecazione del possesso. Peraltro anche a questo proposito la decisione di appello è risultata carente, atteso che ha rimproverato ai ricorrenti di non aver mai esercitato in alcun modo tale forma di possesso, senza tener conto e analizzare, come sarebbe stato doveroso, la circostanza che erano stati i convenuti a impedire questa forma di possesso dei proprietari, perché parcheggiando la loro vettura avevano indotto i ricorrenti a precedenti iniziative giudiziali, senz'altro significative al fine di manifestare sotto ogni profilo il possesso vantato sulla striscia di terreno.
La Suprema Corte ha, perciò, accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviandola ad un'altra sezione della Corte di appello che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

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