Condominio

L’inquilino è responsabile delle perdite di acqua dal tubo flessibile

di Giulio Benedetti

Le perdite di acqua che interessano i vari piani di un edificio sono la croce e la delizia del condominio e sono fonti di notevole contenzioso giudiziario, soprattutto per quanto riguarda l'attribuzione della responsabilità tra il proprietario ed il locatore.
La Corte di Cassazione (ordinanza 18756/2018) ha trattato l'azione di risarcimento del danno ambientale derivante dallo sversamento di idrocarburi nelle acque di un torrente provenienti da un impianto termico di un albergo. Il fatto accadeva perché , in conseguenza di un guasto alla caldaia sita al piano interrato dell'albergo, era fuoriuscito del combustibile che , tramite uno scarico posto a filo del pavimento e collegato alla fognatura comunale , si era immesso nella conduttura e confluiva nel depuratore comunale.
La Corte ha richiamato la propria precedente sentenza n.21788/2015 la quale si occupava della fuoriuscita di acqua da un tubo flessibile da un appartamento che danneggiava quello posto al piano inferiore. La questione riguardava i rapporti giuridici tra il locatore ed il conduttore dell'appartamento in cui era posto flessibile. Questo ultimo affermava che la fuoriuscita era stata causata da un flessibile della cucina lasciato libero e che , pertanto, non poteva essergli addebitata alcuna responsabilità perché era compito del proprietario consegnargli l'impianto in stato di sicurezza. La Corte di Appello stabiliva che il proprietario, prima di consegnare l'appartamento al conduttore avrebbe dovuto applicare un tappo o un rubinetto al flessibile e il conduttore , avendo rilevato la mancanza di un tappo al flessibile, avrebbe dovuto provvedervi direttamente , non potendo limitarsi a riattivare l'impianto idraulico . La Corte richiama la sua precedente giurisprudenza (sent n. 13881/2010) che stabilisce a chi spetta la responsabilità, tra locatore e conduttore , di eventuali danni da infiltrazione idrica. Per riconoscere la responsabilità è necessaria (art. 2051 c.c.) la sussistenza del rapporto di custodia tra la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo , il quale postula l'effettivo potere di intervento sulla medesima . Ne consegue che il proprietario dell'immobile locato conservando la responsabilità giuridica e la custodia delle strutture murarie e degli impianti in essa inglobati , è responsabile , in via esclusiva ai sensi degli artt. 2051 e 2053 c.c., dei danni cagionati a terzi da tali strutture. Invece grava sul conduttore la responsabilità, ex art. 2051 c.c., per i danni arrecati a terzi dagli accessori e dalle altre parti del bene locato , di cui acquista la disponibilità, con facoltà ed obbligo di intervenire al fine di evitare pregiudizi ad altri ( C.Cass. sent. n. 24737/2007). Quindi il conduttore è sempre responsabile del danno causato da infiltrazioni di acqua provocate dalla rottura di un tubo flessibile esterno all'impianto idrico e sostituibile senza la necessità di un intervento implicante demolizioni perché, tale oggetto non può essere qualificato come componente dell'impianto idrico interno. La Corte di Cassazione affermava che correttamente il giudice d'appello ha attributo la responsabilità del danno al conduttore perché , come emerso dalla C.T.U., si trattava di un tubo flessibile esterno all'impianto murario e non di una rottura di tubi posti all'interno della muratura. In definitiva era compito del conduttore, prima di riattivare l'impianto idrico, di fare tutti i controlli necessari sulla funzionalità del medesimo , trattandosi di un tubo flessibile visibile ed esterno alla muratura.
Giulio Benedetti

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