Condominio

Solo il delegante può contestare la delega

di Luana Tagliolini

Solo il delegante è legittimato a far valere gli eventuali vizi di delega o la carenza del potere di rappresentanza e non anche gli altri condomini perché estranei al rapporto.

Tale principio è stato ribadito di recente dalla Corte di Cassazione (ordinanza 16673/2018) in una fattispecie risalente al 2006 (prima della entrata in vigore della legge 220/2012 di riforma del condominio) a cui non ha trovato applicazione quanto ora stabilito dall'articolo 67 disposizione di attuazione del codice civile comma 1 e 5 (obbligo della delega scritta e impossibilità di conferire deleghe all'amministratore).

Un condomino che aveva conferito la delega all'amministratore ma era stata data ad altro condomino con conseguente invalidità della delibera assunta, che impugnava, per difetto di quorum.

In giudizio, l'impugnante evidenziò che aveva rilasciato una delega in bianco, a favore dell'amministratore e per un'assemblea diversa da quella dove venne utilizzata.

Sia il Tribunale che la Corte di Appello respinsero le domande in quanto era l'appellante che doveva dimostrare l'illecita compilazione della delega prodotta dal condominio la cui sottoscrizione era sta riconosciuta dal delegante.

Proposto ricorso in cassazione, la Corte ha precisato che se un condomino impugna una deliberazione assembleare sostenendo che la stessa sia stata adottata in forza del voto di un falso o infedele delegato - voto che abbia inciso sulla regolare costituzione dell'assemblea o sul raggiungimento del quorum deliberativo - occorre inquadrare i rapporti tra il delegante e il delegato nell'ambito del mandato.

Solo il condomino delegante e quello che si ritenga falsamente rappresentato sono legittimati a far valere gli eventuali vizi di delega o la carenza del potere di rappresentanza e non anche gli altri condomini perché estranei a tale rapporto.

Ante riforma, poiché la delega poteva essere conferita anche verbalmente, la prova dell'esistenza, dell'oggetto e dei limiti del mandato poteva essere acquisita con ogni mezzo, anche con presunzioni.

Nella fattispecie in esame l'attuale ricorrente aveva effettuato una denunzia di abusivo riempimento da parte di un terzo di un foglio firmato in bianco esponendo che il riempimento era contrario agli accordi.

Il disconoscimento è stato ritenuto invalido perché esso non costituisce mezzo processuale idoneo a dimostrare l'abusivo riempimento del foglio bianco, dovendo essere, invece, fornita la prova di un accordo dal contenuto diverso da quello del foglio sottoscritto: prova che il ricorrente non era riuscito a dare.

Per tali motivi la corte di cassazione ha rigettato il ricorso.

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