Condominio

Legittima la videosorveglianza della polizia sulle parti comuni

di Giulio Benedetti

In questa epoca in cui la tutela della privacy è divenuto assai importante e attuale ci si chiede se sia possibile attuare sistemi di videosorveglianza sulle parti comuni: e la risposta è positiva. La Corte di Cassazione (sentenza 38230/2018) ha respinto il ricorso contro un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di tre soggetti indagati per i reati di detenzione ed illecita cessione di sostanze stupefacenti.

Nel ricorso veniva criticato l’utilizzo di riprese di una microcamera di sorveglianza installata dai Carabinieri sul pianerottolo dell’ultima rampa di scale del condominio che dava l’accesso al terrazzo di copertura. Il Tribunale del Riesame valorizzava nella sua ordinanza queste riprese, ritenendo legittima la loro acquisizione negli atti processuali. E affermava che il pianerottolo fosse una parte condominiale in cui non insistono abitazioni private e che pertanto non fosse da considerare una privata dimora per la mancanza di stabilità del rapporto tra il luogo e le persone che lo frequentavano.

I ricorrenti obiettavano che dalla informativa dei Carabinieri si evinceva che il luogo fosse chiuso e inaccessibile da soggetti estranei e quindi fosse un luogo di privata dimora. La Corte di Cassazione respingeva questo assunto: secondo la giurisprudenza di legittimità (sentenza 34151/2017) la nozione di privata dimora individua una particolare relazione del soggetto con l’ambiente dove esplica la sua vita privata in modo da sottrarla ad ingerenze esterne anche in sua assenza. L’oggetto della tutela giuridica della privata dimora consiste in uno spazio fisico che sia sottratto alle ingerenze altrui , o al quale altri non possano accedervi senza il consenso del titolare e che quanto vi accada nel suo interno rimanga riservato: vale a dire che valga solo per gli occhi del suo possessore.

Invece il titolare del domicilio non può accampare una tutela della sua riservatezza, anche con riferimento all’ effettuazione di videoregistrazioni a fini investigativi, qualora l’azione possa essere liberamente osservata da estranei senza ricorrere a particolari accorgimenti . In tale ultima ipotesi le videoregistrazioni seguono lo stesso regime valevole per le riprese visive in luoghi pubblici o aperti al pubblico. La Suprema Corte , in materia della tutela della privacy nel condominio , ha sostenuto che :

• le scale di un condominio e i pianerottoli delle scale condominiali non assolvono alla funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparo di sguardi indiscreti perché sono destinati all’uso di un numero indeterminato di soggetti, con riferimento alle videoriprese del pianerottolo di un’abitazione privata e dell’area antistante di un garage condominiale (sentenza 5591/2006);

• lnon comportano interferenze illecite nella vita privata le videoregistrazioni dell’ingresso e del piazzale di accesso a un edificio sede dell’attività di una società commerciale (sentenza 37530/2006);

• non comportano interferenze illecite nella vita privata le riprese di un’area condominiale destinata a parcheggio e del relativo ingresso (sentenza 44701/2008).

Nel caso trattato veniva respinto il ricorso in quanto la Cassazione escludeva che nell’ordinanza impugnata vi fosse il travisamento della prova: il cassone dove veniva nascosto lo stupefacente era occultato in un vano ricavato nel muro adiacente alla porta di ferro che dava accesso al terrazzo condominiale. Quindi la videoregistrazione era stata validamente effettuata su di una parte comune condominiale sulla quale non può vantarsi un diritto alla riservatezza.

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