L'esperto rispondeCondominio

Il condòmino ha diritto di capire i dati della termoregolazione e contabilizzazione

di Raffaele Cusmai

La domanda

Il condominio si è adeguato alla normativa europea-nazionale-lombarda relativa alla gestione del riscaldamento centralizzato; i termotecnici, incaricati e pagati nonostante non abbiano fornito dettagli intellegibili, hanno valutato la situazione energetica del condominio e determinato le potenze e i fattori per convertire le letture dei contabilizzatori in unità di addebito, che valorizzate al costo unitario hanno determinato gli addebiti per ogni singolo condomino. Domande:
1) Ciascun condomino ha diritto a conoscere in modo intellegibile i particolari e i conteggi tramite i quali si è pervenuto alle potenze di ogni calorifero, nonché i particolari e i conteggi con cui le singole potenze sono state tradotte nei fattori dei singoli caloriferi, fattori che convertono le letture dei contabilizzatori in unità di addebito? 2) L'amministratore del condominio è tenuto in prima persona e verso i condomini a documentare tali particolari e conteggi?
3) L'amministratore se resta inerte viene meno ai suoi obblighi/doveri? È revocabile?

È evidente, con riferimento al primo e al secondo quesito che i condomini abbiano il diritto di avere piena contezza dei meccanismi e dei calcoli presupposti alla determinazione della singola quota a ciascuno spettante per contribuire alle spese per il riscaldamento centralizzato. Affinché sia garantito l'equo trattamento di ciascun condomino, la rilevazione dei consumi deve essere chiara e il calcolo dei costi da ripartire oggettivo. In sostanza, quindi, tali attività richiedono il coinvolgimento, mediante contratto, di una ditta specializza.
In tal senso l'amministratore, ai sensi dell'art. 1130 comma 1, n. 2 e 3 e può richiedere alla ditta che si è occupata dei lavori detti chiarimenti, se del caso contestando l'inadempimento per l'inesatta/incompleta prestazione ricevuta dal condominio. L'omissione di tale comportamento non costituisce grave irregolarità ma può senza dubbio rappresentare un argomento idoneo a giustificare, tra gli altri, l'attivazione di un procedimento di revoca per giusta causa da parte dell'assemblea ex art. 1129 c.c..
Diversamente, si potrebbe chiedere la revoca dell'amministratore per grave irregolarità (art. 1129 comma 11, n. 2) ove questi si rifiuti di eseguire una deliberazione assembleare con la quale si chieda di intervenire, anche giudizialmente, per contestare l'inadempimento contrattuale subito.

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