Il condòmino ha diritto di capire i dati della termoregolazione e contabilizzazione
È evidente, con riferimento al primo e al secondo quesito che i condomini abbiano il diritto di avere piena contezza dei meccanismi e dei calcoli presupposti alla determinazione della singola quota a ciascuno spettante per contribuire alle spese per il riscaldamento centralizzato. Affinché sia garantito l'equo trattamento di ciascun condomino, la rilevazione dei consumi deve essere chiara e il calcolo dei costi da ripartire oggettivo. In sostanza, quindi, tali attività richiedono il coinvolgimento, mediante contratto, di una ditta specializza.
In tal senso l'amministratore, ai sensi dell'art. 1130 comma 1, n. 2 e 3 e può richiedere alla ditta che si è occupata dei lavori detti chiarimenti, se del caso contestando l'inadempimento per l'inesatta/incompleta prestazione ricevuta dal condominio. L'omissione di tale comportamento non costituisce grave irregolarità ma può senza dubbio rappresentare un argomento idoneo a giustificare, tra gli altri, l'attivazione di un procedimento di revoca per giusta causa da parte dell'assemblea ex art. 1129 c.c..
Diversamente, si potrebbe chiedere la revoca dell'amministratore per grave irregolarità (art. 1129 comma 11, n. 2) ove questi si rifiuti di eseguire una deliberazione assembleare con la quale si chieda di intervenire, anche giudizialmente, per contestare l'inadempimento contrattuale subito.
Il credito dell’ex condomino rimane a suo vantaggio
di Matteo Rezzonico
Il credito dell’ex condomino rimane a suo vantaggio
di Matteo Rezzonico