Condominio

Appropriazione indebita nel condominio: reato procedibile d’ufficio o a querela?

di Giulio Benedetti

L'articolo 10 del Dlgs 10.4.2018 n. 36 ha abrogato il terzo comma dell'art. 646 del Codice penale e ha escluso la procedibilità di ufficio per il reato di appropriazione indebita con la conseguenza che la querela per detto reato, secondo le regole ordinarie stabilite dall'art. 124 c.p., deve essere presentata entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato. La norma transitoria, art. 12, comma secondo, del d.lvo n. 36/2018 per i procedimenti pendenti consente al pubblico ministero o al giudice di informare la persona offesa del diritto di presentare la querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa.
Sono evidenti le conseguenze per il condominio il quale sia persona offesa di detto reato che in tale breve termine deve indire e tenere un'assemblea ordinaria che legittimi (art. 1130 c.c.) l'amministratore (succeduto al precedente) ad esercitare il diritto di querela per conto del condominio.
La Corte di Cassazione (sent. n. 33780/2018) ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un amministratore di condominio che era stato condannato per il reato di appropriazione indebita aggravata. In particolare il giudice di appello confermava la sentenza che, in qualità di socio accomandatario di una società che gestiva amministrazioni condominiali, lo aveva riconosciuto colpevole dell'appropriazione della somma di euro 8.095,40 versatagli dai condòmini e mai depositata sul conto corrente del condominio e mai restituita nonostante la formale diffida degli interessati. In particolare, il ricorrente si doleva del fatto che i giudici di appello avevano rigettato la sua richiesta di produzione di alcuni documenti e di una memoria difensiva, già disattesa dal giudice di primo grado.
La Corte di Cassazione respingeva il ricorso in quanto non è dato sapere quali documenti intendesse produrre il ricorrente a sostegno della tesi difensiva dell'esatto adempimento delle sue obbligazioni nei confronti del condominio. Soltanto documenti di per se idonei a fornire la prova di qualunque pagamento, con l'allegazione delle ricevute giustificative , avrebbero dovuto ritenersi rilevanti, tanto più in presenza del dirottamento da parte del ricorrente delle quote condominiali incassate su un conto corrente personale , nonostante l'esistenza di un conto corrente intestato al condominio.
Non è dato sapere quali argomentazioni contenesse la memoria illustrativa, a cui si accenna nel ricorso, che non siano state considerate nelle motivazioni delle sentenze di merito, indipendentemente dal formale riferimento all'atto difensivo. La Corte afferma che l'art. 10 del Dlgs 36/2018 non rileva nel caso trattato in quanto risulta che per i fatti contestati al ricorrente fu proposta querela , della quale la difesa non ha contestato la validità con i motivi di ricorso Ne consegue che non si pone un problema di applicabilità delle norme del Dlgs 36/2018 in relazione ai reati per i quali è stato modificato il regime di procedibilità di numerosi reati , trai quali quello previsto dall'art. 646 c.p.. La sentenza è assai importante perché è la prima che conferma la validità, nonostante l'entrata in vigore dell'art. 10 del Dlgs 36/2018, alle querele presentate , per il reato di appropriazione indebita aggravata, prima dell'entrata in vigore del predetto decreto legislativo.

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