Condominio

Formatori fuori dal Dm 140 se non hanno specifica competenza

di Francesco Schena

Dal 9 ottobre del 2014 è in vigore il decreto del Ministero della Giustizia n. 140 del 13 agosto 2014 che regola e disciplina la formazione obbligatoria per gli Amministratori di condominio.
La norma, oltre a disciplinare i criteri, le modalità e i contenuti dei corsi di formazione e di aggiornamento obbligatori per gli amministratori, si occupa anche di definire i requisiti dei responsabili scientifici e dei formatori.
Questi ultimi, oltre a possedere requisiti di onorabilità, devono dimostrare al responsabile scientifico di “aver maturato una specifica competenza - e non mera esperienza - in materia di amministrazione condominiale o di sicurezza degli edifici”. Si tratta, si badi bene, del primo requisito “tecnico” richiesto al formatore allo scopo, evidentemente, di garantire il raggiungimento degli obiettivi della formazione che sono proprio quelli di migliorare e perfezionare la competenza tecnica, scientifica e giuridica in materia di amministrazione condominiale e sicurezza degli edifici.
Si tratta, però, di un requisito assai trascurato. Infatti, la prima anomalia risiede nel ricorrente atteggiamento da parte di numerosi responsabili scientifici che invece di verificare la competenza del formatore attraverso “apposita documentazione” si affidano a dubbie auto dichiarazioni dei formatori che attestano, in maniera molto generica, il possesso dei requisiti.
Certamente la norma lascia al responsabile scientifico una discrezionale quanto onerosa responsabilità nel verificare la documentazione presentata dal formatore che – in base alla norma – ha soltanto una modalità oggettiva di provare la sua competenza in maniera insindacabile, ovvero, con la titolarità di almeno due pubblicazioni in materia con codice ISBN ma, affidarsi ad auto dichiarazioni generiche, significa comunque violare il dispositivo normativo.
Ma vi è di più. Presi dall'entusiasmo di formare amministratori al passo con i tempi - come è giusto che sia - spesso accade che nei corsi di formazione valevoli ai fini del DM 140 si trattino materia sicuramente importanti per la formazione del professionista ma estranee al dettato normativo e pensiamo a materie come il marketing, la comunicazione, l'organizzazione aziendale ecc. i cui docenti, quasi sempre non hanno mai avuto nulla a che fare con l'amministrazione condominiale o con la sicurezza degli edifici, pur essendo degli eccellenti formatori.
A questo punto vi è da chiedersi quanto possano valere tutti questi corsi tenuti da formatori privi di requisiti e su materie estranee al DM 140 pur rimanendo nei limiti delle 72 o 15 ore. La risposta dovrebbe essere molto semplice: nulla.
Ed ecco che sorge, quindi, la necessità di combinare le cose in maniera regolare e allo stesso tempo utile per l'amministratore di condominio professionista. Sono tante, infatti, le associazioni e le organizzazioni in generale che prestano molta attenzione ad altri aspetti della formazione dei propri iscritti, strizzando l'occhio proprio a materie moderne e utili come la comunicazione o la gestione del tempo.
Come fare, allora, le cose in regola? Semplicemente ampliando tassativamente il numero delle ore della formazione proprio per accogliere formatori e materie extra DM 140, ma riempiendo le 72 o le 15 ore minime obbligatoriamente dei soli contenuti previsti dalla norma e categoricamente con formatori che abbiano provato la specifica competenza in materia di condominio o sicurezza degli edifici.
Un eccellente avvocato penalista che non ha maturato specifiche competenze in materia di condomino non potrà, pertanto, risultare un formatore in regola con i requisiti del D.M. 140 ma, essendo altrettanto vero come soltanto un ottimo penalista possa egregiamente esporre la materia delle responsabilità penali dell'amministratore, sarà necessario allargare le ore di base di formazione previste proprio per dare spazio a questi formatori e a questi contenuti.
Allo stesso tempo, anche un eccellente formatore in tema di gestione del tempo e delle persone ma che nessuna competenza in materia di condominio o sicurezza degli edifici può vantare, potrà intervenire utilmente in ore eccedenti rispetto a quelle minime. Stessa cosa dicasi per un esperto in ADR ma privo di specifiche competenze maturate in tema di condominio.
Si tratta, forse, di un limite del DM 140? Probabilmente ma, intanto, non resta che adeguarsi.
Francesco Schena

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