Cosa va inserito nell’anagrafe condominiale: le indicazioni della Giustizia
I dati che il sottosegretario Jacopo Morrone indica tra quelli che l’amministratore dovrà inserire nel registro dell’anagrafe condominiale (e che devono già essere tutti in suo possesso) sono quelli relativi a :
• certificazione Vigili del Fuoco (se prevista), Cpi (Certificato Prevenzione Incendi), rinnovo Cpi, eventuale Scia, dopo la riforma;
• certificato di conformità edilizia e agibilità;
• libretto ascensore attestante il relativo collaudo con indicazione del numero di matricola;
• impianto elevatore disabili e alle le verifiche periodiche dell’impianto ascensore;
• marcature Ce in caso di presenza di giardino con altalene o altri giochi per bambini;
• documentazione e adempimenti previsti dal Dlgs 81/08 nel caso di presenza portiere;
• dichiarazione di conformità degli impianti condominiali elettrico citofonico, televisivo (se centralizzato), elettronico (videosorveglianza, sistema di anti-intrusione), idrico, antincendio, sanitario (allacciamento alla fogna), adduzione Gas (parte condominiale), riscaldamento e climatizzazione (se centralizzato), protezione dalle scariche atmosferiche;
• documentazione degli impianti sotto pressione (riscaldamento centralizzato, autoclave) e dichiarazione Ce ai sensi della direttiva macchine relativa al cancello automatizzato;
• documentazione di carattere chimico, fisico e batteriologico (in presenza di serbatoio, cisterna o tubazione comune per l’adduzione dell’acqua potabile e gli impianti di riscaldamento centralizzati e di climatizzazione centralizzati, nonché protocollo di controllo del rischio Legionellosi», documento che deve contenere una “valutazione del rischio” con l’obiettivo di identificare tutti i fattori di rischio del condominio e, in particolare, degli impianti idrici secondo il quanto previsto dalle linee guida del ministero della Salute;
• presenza di macchine, impianti ed eventuali problemi strutturali;
• eventuali interventi per la valutazione o la rimozione di amianto ed eventuali interventi di manutenzione straordinaria eseguiti dal condominio e soggetti al coordinamento per la sicurezza;
• sicurezza statica dell’edificio come strutture portanti, suolo e sottosuolo (che dovrebbero essere già in suo possesso);
• dotazioni del fabbricato e relativo certificato di agibilità (oggi unico documento unito all’abitabilità);
• identificazione dell’edificio con i dati storici e urbanistici.
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di Alessandro Di Francesco - vice presidente nazionale BMItalia