Condominio

Rimborsa i danni l’amministratore che non paga il gas

di Luana Tagliolini

L’interruzione della fornitura del gas per bollette non pagate espone l’amministratore al risarcimento dei danni in favore del condominio. E non ha alcuna rilevanza il fatto che l’interruzione sia dovuta alla morosità dei condòmini.

Nel caso sottoposto all’esame del Tribunale di Roma (sentenza 9877/2018) , il condominio citava in giudizio l’ex amministratore per conseguire il risarcimento del danno derivante dell’interruzione della fornitura del gas condominiale per omesso pagamento delle bollette, circostanza che avrebbe costretto i condomini a rimanere senza riscaldamento nei primi mesi della stagione invernale.

Lo stesso condominio chiedeva, inoltre, che venisse ordinato all’ex amministratore di consegnare la documentazione contabile e di restituire tutte le somme dallo stesso ricevute e che aveva omesso di consegnare una volta cessato dalla carica.

La difesa dell’attore affermava che l’interruzione della fornitura era da addebitare alla morosità dei condòmini.

Il Tribunale ha richiamato i principi di diritto in base ai quali l’amministratore di condominio viene raffigurato alla stregua di un ufficio di diritto privato, assimilabile al mandato con rappresentanza con conseguente applicazione, tra le parti, delle norme sul mandato.

L’amministratore ha quindi il dovere di rispettare il regolamento e le norme di cui agli articoli 1130, 1131 e 1135 del Codice civile ed è tenuto al risarcimento dei danni cagionati dalla sua negligenza e dal cattivo uso dei suoi poteri, a titolo di responsabilità contrattuale in base all’articolo 1218 del Codice civile.

Nella fattispecie, il giudice di merito ha ritenuto il danno “scontato”, considerato che nei mesi di novembre e dicembre la mancata erogazione dei servizio di riscaldamento centralizzato aveva obbligato i condòmini a ricorrere ad altre fonti di riscaldamento.

Così come lo stesso giudice ha ritenuto sussistente la responsabilità dell’amministratore in quanto quest’ultimo, su cui gravava l’onere della prova, non aveva dimostrato la mancanza in cassa del danaro per corrispondere quanto dovuto all’azienda fornitrice del gas. Anche perché non aveva documentato di essersi attivato, in base ai poteri che la legge gli conferisce, fra i quali quello di conseguire decreti di ingiunzione provvisoriamente esecutivi in base all’articolo 63 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, nei confronti dei condòmini inadempienti e in forza delle delibere di approvazione dei rendiconti. Insomma, era stato inadempiente anche sotto quel profilo.

Per tutti questi motivi l’ex amministratore veniva condannato alla consegna dei documenti e alla restituzione delle somme indebitamente trattenute risultanti in bilancio approvato nonché al risarcimento danni in favore del condominio e a rifondergli le spese di lite.

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