Condominio

Guida alla notifica di un’ingiunzione al condominio, anche senza amministratore

di Anna Nicola

L'ingiunzione di pagamento deve essere notificata al condominio presso il domicilio dell'amministratore ovvero all'interno dell'edificio ove siano presenti locali atti allo svolgimento e gestione delle cose condominiali: « (…) la notifica di un atto indirizzato al Condominio, qualora non avvenga nelle mani dell'amministratore, può essere validamente fatta nello stabile condominiale soltanto qualora in esso si trovino locali destinati allo svolgimento ed alla gestione delle cose e dei servizi comuni (ad es. la portineria) idonei, come tali, a configurare un ufficio dell'amministratore, dovendo, in mancanza, essere eseguita presso il domicilio di quest'ultimo…» (Cass. 17474/2015 ).
«La notifica ai condominii degli edifici, in quanto semplici “enti di gestione” non dotati né di soggettività giuridica, ancorché imperfettamente di autonomia patrimoniale, sia pure limitata, va effettuata all'amministratore, costituente l'elemento che unifica, all'esterno, la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari» (Cass. 6906/2006).
Individuato il destinatario, la notifica « … va effettuata all'amministratore secondo le regole stabilite per le persone fisiche. Pertanto, oltre che ovunque “in mani proprie”, l'atto può essere consegnato ai soggetti abilitati a riceverlo invece del destinatario, soltanto nei luoghi in cui ciò è consentito dagli artt. 139 c.p.c. e s.s.: luoghi tra i quali può bensì essere compreso, in quanto “ufficio” dell'amministratore, anche lo stabile condominiale, ma soltanto nell'ipotesi in cui esistano locali, come può essere la portineria, specificamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni (v. Cass. n. 976/2000; n. 12208/1993)» (Cass. 27352/2016).
Nel caso di edificio senza amministratore, l'atto giudiziale deve essere notificato a tutti i proprietari di unità immobiliari nel palazzo, qualificandosi essi come condomini
E' inefficace la notifica fatta a mani del precedente amministratore in quanto questi non ha più alcun rapporto, collegamento, attinenza o rilevanza con il condominio
In simili casi, come affermato anche dalla terza sezione civile del Tribunale di Torino con l'ordinanza 8 maggio 2012, <<…sciogliendo una riserva nel corso di un procedimento promosso da un condominio che chiedeva la dichiarazione di inefficacia di un decreto ingiuntivo promosso da una società a responsabilità limitata perché l'ingiunzione era stata notificata presso lo studio tecnico del vecchio amministratore. Rilevato che, secondo l'orientamento della Cassazione prevalente, meritevole di essere condiviso, il ricorso per la dichiarazione d'inefficacia del decreto ingiuntivo, previsto dall'art. 188 disp. att. c.p.c., è ammissibile con riguardo a decreti non notificati o la cui notifica sia giuridicamente inesistente, mentre se il decreto è stato notificato, ancorché fuori termine, o la notifica sia affetta da nullità, l'unico rimedio esperibile è l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 02 aprile 2010, n. 8126 in Giust. civ. Mass. 2010, 4, 500; Cass. civile, sez. I, 24 settembre 2004, n. 19239 in Giust. civ. Mass.2004, 9). … senonché, con deliberazione in data 16.12.2010, l'assemblea del predetto Condominio aveva revocato il predetto amministratore, nominando quale nuovo amministratore l'arch. R.M. (cfr. doc. 2 di parte ricorrente); § pertanto, il predetto Decreto Ingiuntivo è stato notificato al CONDOMINIO “E.” DI VIA B. N. 60 – VIA G. N. 149 - TORINO, in persona di un soggetto che, a quell'epoca, non era più l'amministratore; § la notifica del Decreto Ingiuntivo de quo deve dunque ritenersi giuridicamente inesistente e, conseguentemente, deve dichiararsi l'inefficacia del Decreto Ingiuntivo stesso, ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.c.;…>>
Ecco che allora l'opposizione a precetto nel caso di specie è valida ed efficace
<<…nell'ipotesi in cui l'intimato denunci la radicale inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo, deve riconoscersi allo stesso la possibilità di agire direttamente per conseguire la dichiarazione di inefficacia ex art 188 dips. att. c.p.c o di opporsi all'esecuzione intrapresa con i rimedi di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c …>>(Cass., 2721/2006)
Come evidenziato dalla Cassazione <<In tema di opposizioni esperibili dal debitore esecutato, mentre, di regola, il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto è viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., se l'esecuzione sia intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., ove deduca l'inesistenza della notifica del provvedimento monitorio, oppure l'opposizione tardiva di cui all'art.650 c.p.c., qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza.>> (Cass. 17308/2015)
<<…la mera nullità della notificazione del decreto ingiuntivo (a differenza di quanto si verifica in caso di sua inesistenza) […] può essere eccepita dall'intimato solo nel giudizio di cognizione instaurato con l'opposizione ai sensi dell'art 645 c.p.c, ovvero, se la nullità ha impedito all'opponente di avere tempestiva conoscenza del decreto stesso, con l'opposizione tardiva, ai sensi dell'art 650 c.p.c e non anche successivamente alla notificazione del precetto con opposizione di cui agli art 615 e 617 c.p.c dinanzi ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo>>(Cass., 22261/2012).
L'ipotesi di inesistenza sussiste quando la notifica sia stata eseguita in luoghi o nei confronti di persone non aventi alcuna relazione con il destinatario perché a lui totalmente estranei (Cass. 25737/2008)
L'opposizione ex art. 615-617 cpc può essere convertita in opposizione tardiva qualora ne ricorrano i presupposti
“In tema di opposizione all'esecuzione, l'opposizione a precetto può essere convertita in opposizione tardiva, qualora solo attraverso il precetto l'intimato abbia avuto conoscenza del decreto ingiuntivo.” (Cass. n. 24398/2010)

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©