Condominio

Privacy e informazione ai condòmini, esigenze difficili da conciliare

di Luana Tagliolini


Conciliare il diritto alla riservatezza con il diritto di informazione del condomino non è semplice. I principi sulla liceità e le cautele per il trattamento dei dati contenuti nel Regolamento generale sulla protezione dei dati GDPR (UE 2016/679), entrato in vigore il 25 maggio 2018, in linea di massima coincidono con quelli previsti dal Codice Privacy (D. Lgs n. 196/2003).
L'amministratore dispone di molti dati e informazioni riguardanti i condomini (e non solo) contenuti nel registro di anagrafe condominiale (generalità dei singoli proprietari e dei titolari dei diritti reali e di diritti personali di godimento, codice fiscale e residenza o domicilio, dati catastali di ciascuna unità immobiliare) (articolo 1130, n.6 codice civile), nel registro di contabilità (dove sono annotati in ordine cronologico, i dati contabili ovvero i singoli movimenti in entrata e in uscita, quindi i pagamenti) e nella documentazione – contabile, amministrativa e tecnica - inerente alla propria gestione (articolo 1130, n. 7 e n.8 codice civile).
Il diritto di informazione dei condomini si concretizza mediante la messa a disposizione dei condomini e dei titolari di diritti reali e di godimento sulle unità immobiliari che lo richiedono, i documenti (giustificativi di spesa, rendicontazione periodica dei conti correnti bancari o postali, stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso) di cui possono prendere visione ed ottenere copia a proprie spese (articolo 1129 co. 2, co. 7 e co. 9 e articolo 1130 - bis codice civile).
I dati riguardanti i morosi possono essere messi a disposizione anche dei creditori non soddisfatti per acconsentire loro di recuperare il proprio credito.
Il Garante sulla privacy nel “Il condominio e la privacy” ha definito il condominio come <<.... un luogo di stretta convivenza tra persone dove è essenziale l'equilibrio tra la trasparenza della gestione della cosa comune e il diritto alla riservatezza di ciascuno>>.
Il singolo condomino può accedere solamente ai propri dati personali e non può appellarsi al cosiddetto diritto di accesso ai dati previsto dalla normativa privacy (art.7 del Codice) per consultare le informazioni riferibili all'intera compagine condominiale.
Per ottenere informazioni sulla posizione contabile e debitoria di altri partecipanti dovrà avvalersi delle menzionate norme del codice civile per le quali non è necessario alcun consenso dei condomini interessati, anche se il diritto alla trasparenza non significa che si possono divulgare informazioni sulle spese e sulle morosità al di fuori dell'ambito condominiale (da qui il divieto di esporre in bacheca avvisi di mora o sollecitazione di pagamento in spazi condominiali accessibili a terzi).
A prevalere, in questo caso, è il principio della trasparenza nella gestione condominiale: l'eventuale richiamo alla privacy per impedire la conoscenza di queste informazioni sarebbe fuori luogo.
Si deve trattare di informazioni personali pertinenti e non eccedenti le finalità di gestione e amministrazione delle parti comuni.
Per quanto attiene al trattamento dei dati personali di natura sensibile (come quelli sullo stato di salute) o dei dati giudiziari, è consentito esclusivamente nel caso in cui siano indispensabili ai fini dell'amministrazione del condominio e con le opportune cautele al fine di salvaguardare la dignità degli interessati (ad. es. azioni legali per recupero dei crediti, informazioni sui diversamente abili presenti all'interno dello stabile per deliberare l'abbattimento delle barriere architettoniche).

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