Condominio

Caduta sulla strada privata da risarcire

di Valeria Sibilio

Manto stradale alla stregua di un noto formaggio svizzero. Un disagio che solleva, da tempo, serie problematiche legate alla integrità fisica dei cittadini. Come evidenziato dall'ordinanza 20194 del 2018, nella quale la Cassazione ha affrontato un caso originato dall'infortunio occorso ad una signora caduta in una buca esistente sul tratto di marciapiede appartenente ad un condominio verso il quale, in giudizio di Primo Grado, l'attrice chiedeva la condanna al risarcimento danni. Il Tribunale, espletata una CTU, respingeva la domanda con compensazione delle spese. Dopo il rigetto di tale pronuncia, da parte della Corte d'Appello, l'attrice ricorreva in Cassazione affidandosi ad un motivo - al quale resisteva il Condominio con controricorso – nel quale lamentava, l'erronea interpretazione dei principi legati agli obblighi gravanti sul custode. Per gli ermellini, la Corte, pur avendo richiamato correttamente in motivazione alcuni pronunce della Cassazione come il fatto che l'onere della prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, grava sulla parte danneggiata, ha erroneamente valutato il caso concreto. Nella sentenza impugnata, si legge che la strada «versava in uno stato di diffuso dissesto» che «non richiedeva segnalazione o transennamento delle singole buche, essendo una condizione di normalità». Una situazione che imponeva all'attrice «cautela nello scendere dalla vettura, essendo altamente probabile che il fondo fosse sconnesso». Argomentazioni non condivise dalla Cassazione per la quale «ove la condotta del danneggiato assurga al rango di causa esclusiva dell'evento, viene meno il nesso causale tra la cosa custodita e quest'ultimo e la fattispecie non può più essere sussunta entro il paradigma dell'art. 2051 cod. civ., anche quando la condotta possa, seppur prevista, esclusa come evenienza ragionevole secondo un criterio probabilistico di regolarità causale». Per cui il custode si presume responsabile dei danni riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura, potendo su tale responsabilità influire la condotta della vittima. La sentenza impugnata non aveva, quindi, considerato il limite tra la violazione del dovere di cautela da parte dell'attrice danneggiata e la inottemperanza del custode agli obblighi di protezione che gravano su di lui.
Per queste motivazioni, la Cassazione ha accolto il ricorso, rinviando la sentenza alla Corte d'Appello, in diversa composizione personale, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

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