Supercondominio, non si può prevedere un «sostituto» del rappresentante
L'art. 67 delle disposizioni di attuazione del Codice prevede al terzo comma che “Nei casi di cui all'articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante all'assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell'amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l'autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio.”
Inoltre, il quinto comma specifica che “Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto. Il rappresentante risponde con le regole del mandato e comunica tempestivamente all'amministratore di ciascun condominio l'ordine del giorno e le decisioni assunte dall'assemblea dei rappresentanti dei condominii. L'amministratore riferisce in assemblea”.
L'art. 72, ancora, indica l'art. 67 come inderogabile dal regolamento condominiale.
Leggendo insieme le predette norme, e seguendo un'interpretazione sistematica, poiché il predetto rapporto è disciplinato dalle norme sul mandato può giungersi alla conclusione che sebbene nulla vieti all'assemblea di nominare un rappresentante, ed un suo eventuale sostituto per il caso d'indisponibilità, tuttavia la nomina dev'essere unica.
La previsione anticipata di un sostituto determina come unico effetto l'applicazione del secondo comma dell'art. 1717, il quale dopo aver stabilito che “il mandatario che, nell'esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell'incarico, risponde dell'operato della persona sostituita”, precisa, altresì, che ove l'assemblea abbia “autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta”.