Condominio

Come si nomina l’amministratore in Tribunale

di Anna Nicola

Ciascun condomino può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per richiedere la nomina di un amministratore condominiale, quando manca del tutto l'amministratore e vi sono i presupposti previsti dalla legge per l'obbligatorietà della nomina di un amministratore di condominio (quando i condòmini sono più di 8) oppure per richiedere la revoca giudiziale dell'amministratore in carica ela contestuale nomina di uno nuovo. Anche l'amministratore dimissionario può agire in giudizio ai fini della nomina di altro amministratore, essendo altrimenti vincolato all'edificio in ragione della prorogatio imperii.
Il giudizio si svolge in camera di consiglio, rientrando nelle fattispecie di volontaria giurisdizione del Tribunale competente.
Il tribunale deve accertare le motivazioni della necessità del nuovo amministratore, motivazioni che devono essere provate dal ricorrente.
Si dice che il tribunale ha una competenza sussidiaria e residuale, a seconda delle fattispecie che vengono in esame: inerzia dell'amministratore attuale, sussistenza del numero legale per la sua nomina, dimissioni dell'amministratore in carica
Dal momento della nomina, l'amministratore giudiziario ha tutti i poteri ed i doveri di un amministratore condominiale nominato dall'assemblea.
Ci si chiede, tuttavia, come si pongano le nomine giudiziali da parte del Tribunale per i ricorsi ex art. 1129 c.c. (nomina e revoca dell'amministratore) ma anche per i ricorsi ex art. 1105 c.c. (ossia quelli per la nomina del c.d. amministratore ad acta ossia ad esempio quando l'assemblea non assume le determinazioni per la tutela della cosa comune, si pensi ad esempio a continue assemblea andate deserte per non deliberare lavori straordinari).
I requisiti indicati nell'art. 71 bis delle disp. att. c.c. di onorabilità e di formazione devono essere posseduti anche dagli amministratori di nomina del Tribunale. Se così non fosse, il Tribunale rischierebbe di effettuare nomine viziate perché prive dei requisiti essenziali previsti dalla legge.
In ragione di ciò, molti Tribunali hanno previsto presso gli Uffici della Volontaria Giurisdizione degli elenchi o messe a disposizione, in cui possono essere inseriti i professionisti che in possesso dei requisiti previsti dalla legge, possono essere nominati per i ricorsi ex art. 1129 c.c. e 1105 c.c.
Poiché per gli amministratori di condominio non è stato previsto alcun albo ma occorre prevederne i requisiti stante la loro nomina ex art. 1129 c.c. e 1105 c.c., visto che la Riforma detta quali siano i requisiti per l'esercizio della professione, è necessario che ogni ufficio di Volontaria Giurisdizione di ogni Tribunale sia dotato di un elenco dal quale poter scegliere e nominare il professionista, con i requisiti, senza incorrere in nomine affette da nullità.
La predisposizione di questi elenchi presso gli uffici della volontaria giurisdizione consente a chiunque sia in possesso dei requisiti ex art. 71 bis disp. att. c.c. di potersi iscrivere in modo da ricevere incarichi di amministrazione condominiale su nomina giudiziale
La durata dell'incarico dell'amministratore giudiziario non è determinata nel provvedimento di nomina. Potrebbe durare fino a quando l'assemblea non provvede a nominare un nuovo amministratore. Ciò significa che, dopo la nomina dell'amministratore giudiziario, l'assemblea non perde il potere di nominare un amministratore ordinario, ma può far cessare il mandato in qualsiasi momento, provvedendo alla nomina dell'amministratore ordinario
<<…la nomina dell'amministratore condominiale da parte dell'assemblea costituisce un atto formale di per sé produttivo di effetti e, in particolare impone al nominato obblighi di corretta gestione e lo espone alle relative responsabilità; la tutela del condomino è garantita dalle disposizioni dell'art. 1129 c.c. concernenti la revoca dell'amministratore (che può essere richiesta all'autorità giudiziaria anche dal singolo condomino), che comportano la necessità di un ricorso fondato su fatti diversi rispetto a quelli che erano stati posti a fondamenti della richiesta di nomina per l'omissione da parte dell'assemblea …>> (Cass. 2719/2015)

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