Condominio

Lo strano caso del portiere agli arresti domiciliari

di Vincenzo Di Domenico

Passeggiando tra le bancarelle di un mercatino, un collezionista ritrovò per caso la collezione di monete che gli era stata sottratta dal suo appartamento. Il ladro, si scoprì più tardi, era stato il fidato portiere di condominio, al quale l'uomo aveva lasciato le chiavi di casa per situazioni di emergenza. Al malcapitato toccò la sorte che si meritava: arresti domiciliari!
Agli arresti, sul posto di lavoro
Il presunto malandrino, impavido, spesso e volentieri, veniva visto dai condòmini gironzolare indisturbato, ma, ahimè, si dà il caso che fosse agli arresti domiciliari. Si faccia ben attenzione però che non vuol dire gironzolare indisturbato per il condominio: il custode arrestato dovrà rimanere nel suo alloggio, evitando la frequentazione degli spazi comuni. Povera persona! potrebbe pensare qualche condomino, ma, come in tanti casi, la Suprema Corte di cassazione interviene affermando a chiare lettere che il periodo degli arresti domiciliari va trascorso dove «la persona conduce la propria vita domestica e privata con esclusione di ogni altra appartenenza - aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili -» (Cassazione penale, sezione 6, sentenza numero 3212 del 18/12/2007).
Chi infrange la regola rischia una condanna per evasione, che comporta la reclusione da sei mesi fino a cinque anni, come già capitato a persone agli arresti domiciliari, che sono state semplicemente intercettate mentre si intrattenevano sul pianerottolo a parlare col vicino o a spazzare il marciapiede al di là del portone. A questo punto forse è meglio non azzardare, allora!
In galera o licenziato?
I condomini, allarmati, si rivolsero all'amministratore chi con fare iroso, chi con modi “gentili”, chiedendo cosa fare. Il nostro amministratore, dopo aver sentito il proprio consulente del lavoro, con fare molto deciso, rispose citando il CCNL Proprietari di fabbricati, che all'articolo 132 riporta: «Il lavoratore sottoposto a procedimento penale, per reato non colposo, può essere sospeso dal servizio e dalla retribuzione. In ogni caso mantiene il godimento degli eventuali elementi in natura della retribuzione, ove non si proceda al suo licenziamento. La sospensione cessa con la fine del procedimento penale a seguito di sentenza definitiva». Il lavoratore potrà quindi essere sospeso, ma continuare ad abitare nell'alloggio condominiale, oppure essere licenziato, perdendo anche il “diritto” all'alloggio.
Il datore di lavoro che abbia deciso di non licenziare subito, potrà farlo in seguito, qualora la sentenza consideri il portiere colpevole; viceversa, l'articolo 102-bis delle norme di attuazione del Codice di procedura penale, avvisa che «chiunque sia stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e sia stato perciò licenziato dal posto di lavoro che occupava prima dell'applicazione della misura, ha diritto ad essere reintegrato qualora venga pronunciata in suo favore sentenza di assoluzione, di proscioglimento, di non luogo a procedere ovvero venga disposto provvedimento di archiviazione». Una chance che il portiere potrà cogliere, libero finalmente di aggirarsi per il condominio. I mal pensanti si augurarono che il presunto o vero furfantello finisse in galera…così si sarebbero evitate altri problemi di …..simpatia o antipatia.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©