Condominio

Tende, gazebo e parabole entro i vincoli dell’estetica

di Marco Panzarella e Matteo Rezzonico

Il condomino che desidera installare un condizionatore d’aria, una tenda o una parabola tv sul balcone, oppure vuol posizionare un gazebo sulla terrazza di sua proprietà, è libero di farlo e non ha bisogno di alcuna autorizzazione da parte dell’assemblea.

Ci sono però delle limitazioni: alcune contenute in modo esplicito nel Codice civile, altre disposte dall’eventuale regolamento condominiale di tipo contrattuale: documento che ciascun proprietario accetta al momento dell’acquisto dell’immobile.

La stabilità dell’edificio

Il punto di partenza è l’articolo 1122 del Codice civile (riscritto dalla legge 220/2012, di riforma del condominio), secondo cui «nell’unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all’uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio. In ogni caso è data preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea».

Significa che – per intendersi – se ognuno è libero di arredare come meglio crede il proprio appartamento, per abbattere i muri della cucina è necessario prima assicurarsi che l’intervento non danneggi la struttura dell’edificio, mettendo a repentaglio l’incolumità degli altri condòmini.
Lo stesso discorso vale per il balcone o la terrazza: se il regolamento lo consente, infatti, nulla vieta di installarvi una tenda, un gazebo o un condizionatore d’aria, sempre che tale operazione non vada a pregiudicare la stabilità dell’intero palazzo.

Il decoro architettonico

L’articolo 1122 del Codice civile prevede, inoltre, che l’intervento non debba alterare il decoro architettonico dell’edificio, ossia «l’insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia, e che quindi contribuiscono a conferirgli una specifica identità» (Cassazione, sentenza 851 del 16 gennaio 2007). Di conseguenza, in uno stabile d’epoca, in determinati casi, il condominio (salvo questioni di rilievo costituzionale) può essere legittimato a vietare l’installazione della parabola o del climatizzatore sul balcone, in quanto entrambi andrebbero ad alterare l’estetica dell’edificio. Tanto più se esiste un divieto nel regolamento condominiale. Le stesse norme sul decoro si applicano al gazebo posizionato sulla terrazza in uso esclusivo.

Una volta accertato che l’intervento non arreca alcun pregiudizio all’estetica, il condomino può quindi procedere con l’installazione. Questo è possibile – come ha osservato la Cassazione nella sentenza 14916 del 15 giugno 2017 – anche se l’opera non rispetta le distanze previste dal Codice civile (articoli 905 e 907, rispettivamente in materia di vedute e di distanze delle costruzioni dalle vedute), purché il condomino dimostri che ciò consegue a un uso legittimo e più intenso della parte in questione.

I comportamenti ammessi

Assai più complesso è, invece, determinare quali comportamenti siano consentiti e quali invece no nell’uso del balcone e della terrazza. Si pensi, ad esempio, alla possibilità di preparare un barbecue: l’articolo 844 del Codice civile dispone che «il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi».

Entro certi limiti (relativi a odori e rumori) e qualora il regolamento comunale lo consenta, è quindi possibile arrostire negli spazi di proprietà o di uso esclusivo, anche se la giurisprudenza si è orientata in senso restrittivo. La Cassazione (sentenza 15246 del 20 giugno 2017) ha equiparato un barbecue fisso costruito da un condomino nel cortile di sua proprietà a un forno; e il giudice ha quindi applicato al manufatto le regole previste dall’articolo 890 del Codice civile. Pertanto, affinché l’opera risulti in regola deve osservare «le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza».

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