Condominio

Avviso di convocazione in giacenza: dopo dieci giorni il termine è rispettato

di Rosario Dolce

L'avviso di convocazione dell'assemblea dei condòmini deve essere comunicato almeno cinque giorni prima dalla data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mano, e deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'ora della riunione (si veda l’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile).
La legge, tuttavia, non disciplina il caso in cui vi sia la precaria assenza del destinatario e il piego raccomandato non possa essere ricevuto. In tal caso, l'avviso di convocazione verrà posto dall'agente notificatore in stato di compiuta giacenza, dandone apposita comunicazione, secondo modalità appropriate, all'avente diritto.
I problemi che sorgono rispetto tale fattispecie riguardano l'individuazione del dies a quo, ovvero le modalità attraverso cui sia possibile disporre il conteggio del termine per valutare - o meno - la legittima costituzione dell'assemblea dei condòmini, non risultando applicabile il limite temporale dei cinque giorni prefissati normativamente (in effetti, l'avviso nei confronti di un destinatario assente non può dirsi «comunicato»).
Mette conto rammentare che la mancata o tardiva comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta l'annullabilità della delibera condominiale, la quale, deve però essere impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'articolo 1137, terzo comma, Codice civile (decorrente, per i condomini assenti, dalla comunicazione, e, per i condomini dissenzienti, dalla sua approvazione – cfr, Cassazione civile, 7 marzo 2005 n. 4806)
Il Tribunale di Vicenza, con la Sentenza del 03 aprile 2018, offre una soluzione al problema, richiamando i principi giurisprudenziali dettati in tema di comunicazione del verbale.
Va premesso che l'avviso di convocazione dell'assemblea è da considerarsi “atto recettizio” ai sensi dell'articolo 1335 del Codice civile, per cui vige il principio della «presunzione di conoscenza», in virtù del quale «la proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia».
Ora, ai fini del conteggio per la decorrenza del termine, per ritenere soddisfatto il principio della «presunzione di conoscenza», i l giudice veneto ha ritenuto che la spedizione si ha per eseguita, in caso di mancato reperimento del destinatario da parte dell'agente postale, decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza del piego raccomandato ovvero, se anteriore, da quella di ritiro della stessa raccomanda, in applicazione analogica dell'articolo 8, comma 4, della Legge n. 890 del 1982.

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