L'esperto rispondeCondominio

Sono del condòmino i velux sulla scala a uso esclusivo

Cesarina Vittoria Vegni

La domanda

Abitiamo in un piccolo condominio di due piani. Al pianterreno ci sono due appartamenti, al primo piano altri due; noi abitiamo da soli al secondo e ultimo piano. Secondo il contratto di compravendita e le risultanze tavolari e catastali, risultiamo proprietari anche della rampa del vano scala che sale dal primo piano e arriva al secondo. Sulla parte di tetto che ricade in questo vano scala, l'impresa di costruzione della casa aveva installato due velux: a chi appartengono, a noi o al condominio?

La norma che contiene l'elenco delle parti comuni, l'articolo 1117 del Codice civile, non è tassativa circa i beni da considerarsi in condominio (tra le tante, si veda la sentenza della Cassazione 12572/2014). La Corte ha affermato che, per individuare un bene comune, bisogna riferirsi al criterio dell'accessorietà, cioè del collegamento strumentale e funzionale tra le unità immobiliari di proprietà esclusiva agli impianti o ai servizi di uso comune, che «rende il godimento del bene comune strumentale al godimento del bene individuale e non suscettibile di autonoma utilità, come avviene invece nella comunione» (Cassazione, sentenza 4973/2007). I lucernari possono essere considerati condominiali se danno luce a una parte comune, mentre devono essere ritenuti di proprietà esclusiva se al servizio di un'unità immobiliare (soffitta, mansarda) di proprietà esclusiva. Non rileva il fatto che il lucernario sia inserito nel tetto: anche le finestre si aprono sulla facciata dell'edificio, ma sono di proprietà esclusiva. Nel caso di specie è chiaro dal titolo di acquisto che la scala fra il primo e il secondo piano è di proprietà esclusiva, per cui i lucernari appartengono allo stesso proprietario in quanto sono al servizio della scala stessa di proprietà del singolo.

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