Condominio

Impugnazione della delibera, i motivi non si possono «allargare»

di Rosario Dolce

Chi impugna una delibera assembleare per vizi inerenti il procedimento di convocazione e/o costituzione ma ne chiede l'invalidazionesolo in ragione di una punti posti all'ordine del giorno non ha più diritto di estendere, in corso di causa, i motivi di gravame anche ad altre decisioni. La materia del contendere, infatti, si cristallizza con l'atto introduttivo del giudizio, anche in ragione dei motivi di diritto spiegati a fondamento dell'azione.
Il principio è stato espresso recentemente espresso dalla Suprema Corte di Cassazione in seno alla Sentenza n 16675, sezione II, relatore Antonio Scarpa, pubblicata in data 25 giugno 2018, con la quale si è cassata con rinvio una sentenza della Corte di Appello di Genova, facendo ammenda della relativa applicazione.
Ritornando al merito del provvedimento, con esso i giudici di legittimità hanno argomentato che l'assemblea dei condòmini, ancorché disponga della propria attività tramite un unico processo verbale, pone in essere tante deliberazioni quanto sono le questioni trattate con l'ordine del giorno. Ciascuna delle statuizioni assume un valore e una portata autonoma e distinta dall'altra.
Da tanto, consegue che, ogni domanda avente ad oggetto la declaratoria di invalidità di una determinata delibera emessa da parte dell'assemblea dei condòmini, si connota per la specifica esposizione dei fatti e delle collegate ragioni di diritto.
Dal punto di vista processuale, ciò si traduce in termini di “causa petendi”, che rende diversa, secondo gli effetti di cui agli articoli 183 e 345 codice procedura civile, la richiesta di annullamento di una delibera per un motivo differente da quello inizialmente dedotto (tra le tante citate, si confronti Cassazione civile, Sezione seconda, 28/02/2018, n. 4686).
Invero, la “causa petendi” – intesa, in giurisprudenza, come elemento di identificazione della domanda sulla quale si radica il contraddittorio - non è costituita esclusivamente dall'allegazione degli elementi di fatto sui quali si fonda la pretesa, ma include necessariamente le ragioni di diritto che giustificano le richieste formulate in giudizio. Questo principio – precisa il giudice di legittimità - vale anche nelle azioni volte alla dichiarazione di invalidità delle deliberazioni degli organi collegiali, nelle quali, di fatto, non è consentita la relativa declaratoria per un motivo di contrarietà alla legge o alle regole statutarie diverso da quello indicato dalla parte.
Ritenuto l'anzidetto, il giudice di legittimità ha concluso affermando che: “…la domanda di declaratoria dell'invalidità di una delibera dell'assemblea dei condòmini per un determinato motivo non consenta al giudice, nel rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (articolo 112 codice procedura civile), l'annullamento della medesima delibera per qualsiasi altra ragione attinente a quella questione in discussione indicata nell'ordine del giorno, né l'annullamento delle altre delibere adottate nella stessa adunanza, sia pure per la stessa ragione esplicitata dall'attore con riferimento alla deliberazione specificatamente impugnata”.

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