Condominio

I giustificativi di spesa non vanno «depositati» ma solo esibiti a richiesta

di Paolo Accoti


Bilancio, nessun obbligo di deposito dei documenti giustificativi per l'amministratore.
Non esiste alcun vincolo per l'amministratore del condominio, in sede di approvazione del bilancio, di depositare i giustificativi di spesa, tuttavia, lo stesso, è tenuto a mettere a disposizione dei condòmini richiedenti tale documentazione al fine di consentire loro di prenderne visione ovvero di estrarne, a loro spese, copia conforme.
Il condomino che si lagna della circostanza per la quale l'amministratore ha precluso l'anzidetta visione ovvero il rilascio delle relative copie è tenuto, in ossequio ai principi sul corretto riparto dell'onere probatorio, a dimostrare in giudizio tale assunto.
Questi i principi ribaditi dall'ordinanza n. 16677, depositata in data 26 giugno 2018, dalla Corte di Cassazione, relatore Antonio Scarpa.
Due condòmini impugnavano la delibera assembleare di approvazione del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo della successiva annualità, sulla scorta della omessa produzione delle fatture relative alla fornitura del gas e di quelle del servizio giardinaggio.
La domanda, tuttavia, veniva rigettata in primo grado, con sentenza confermata in sede di gravame dalla Corte d'Appello di Firenze la quale, dava atto preliminarmente del deposito delle fatture del gas avvenuto in primo grado, della difficoltà nel reperire le fatture del servizio di giardinaggio, quest'ultime, tuttavia, non inserite in bilancio nell'attesa della relativa documentazione e, comunque, della mancanza di prova in relazione al rifiuto dell'amministratore di mostrare la predetta documentazione giustificativa.
Propone ricorso per cassazione uno solo dei due condòmini soccombenti, eccependo la violazione degli artt. 1130, 1136, 1710 e 1713 Cc.
Il ricorso viene avviato alla trattazione in Camera di Consiglio, non partecipata, attesa la sua manifesta infondatezza.
Rileva preliminarmente la Suprema Corte come l'originaria impugnativa era stata proposta in primo grado da tre condòmini due dei quali, successivamente, avevano proposto anche appello, mentre il giudizio di cassazione è stato incardinato da un solo condomino.
A tal proposito afferma che, in materia di condominio, legittimati ad impugnare la delibera sono i singoli condòmini, che agiranno nei confronti del condominio nella persona dell'amministratore pro-tempore, senza alcuna necessità di chiamare in causa gli altri condòmini.
Nondimeno se, come nel caso di specie, la sentenza è resa nei confronti di più condòmini parti nel medesimo processo, gli stessi sono parti necessarie anche nei successivi giudizi di impugnazione.
Nel caso concreto, tuttavia, considerata l'evidente infondatezza del ricorso, non risulta necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, con l'assegnazione del relativo termine ex art. 331 Cpc, «atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (cfr. Cass. Sez. U, 23/09/2013, n. 21670)».
Ciò posto, nel merito del giudizio evidenzia come l'art. 1129 Cc, sia pure nella nuova formulazione non applicabile ratione temporis alla suddetta vicenda processuale, prevede ora che l'amministratore oltre a comunicare i propri dati anagrafici e professionali, nonché i locali dove si trovano i registri condominiali, deve altresì comunicare i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata.
Ad ogni modo risulta tutt'ora applicabile il costante principio elaborato dalla medesima Corte a mente del quale«la vigilanza ed il controllo, esercitati dai partecipanti essenzialmente, ma non soltanto, in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, non devono mai risolversi in un intralcio all'amministrazione, e quindi non possono porsi in contrasto con il principio della correttezza ex art. 1175 c.c. (Cass. Sez. 6 - 2, 18/05/2017, n. 12579; Cass. Sez. 2, 21 settembre 2011, n. 19210; Cass. Sez. 2, 29 novembre 2001, n. 15159; Cass. Sez. 2, 19 settembre 2014, n. 19799)».
Fermo restando ciò, la sentenza gravata non appare meritevole di censura, in considerazione del fatto che «l'amministratore del condominio non ha l'obbligo di depositare integralmente la documentazione giustificativa del bilancio negli edifici, ma è soltanto tenuto a permettere ai condomini che ne facciano richiesta di prendere visione ed estrarre copia, a loro spese, della documentazione contabile, gravando sui condomini l'onere di dimostrare che l'amministratore non ha loro consentito di esercitare detta facoltà (Cass., Sez. 2, 28/01/2004, n. 1544; Cass. Sez. 2, 19/05/2008, n. 12650)», peraltro, dell'eventuale diniego dell'amministratore alla visione o al rilascio di copia dei documenti gli attori non hanno fornito prova, conseguentemente, il ricorso deve esser rigettato.

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