Condominio

Se la delibera è nulla anche il decreto ingiuntivo si blocca

di Valeria Sibilio

I disaccordi sulla ripartizione delle spese inerenti i lavori sulla facciata del condominio, oltre ad essere motivo di stress e fatica per amministratore e condòmini, sono sovente causa di procedimenti giudiziari.
L’ordinanza 16389 del 2018 (relatore Antonio Scarpa), ha trattato un caso in cui un condominio aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale che aveva accolto l'appello di un condòmino contro la sentenza di primo grado resa dal Giudice di pace, revocando il decreto ingiuntivo n. 1/2008 emesso nei confronti dell'appellante . Il giudizio era iniziato con ricorso per decreto ingiuntivo relativo a spese condominiali, dovute dal condòmino, inerenti la sistemazione esterna dell'edificio condominiale, e approvate, con delibera assembleare del 16 settembre 2005, che stabiliva la ripartizione in parti uguali dei contributi. Tale delibera veniva approvata dai cinque condomini presenti all'adunanza, in assenza dei restanti quattro dell'edificio.
Il Tribunale affermava che, trattandosi di una modificazione dei criteri di riparto delle spese condominiali priva della necessaria unanimità, doveva ritenersi nulla la delibera, con revoca del decreto ingiuntivo su di essa fondato, così come richiesto dal condòmino opponente. Nell'unico motivo di ricorso del Condominio, si deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 1105, 1109 e 1137 c.c., nonché dell'art. 36 c.p.c., in quanto il Tribunale non poteva, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali, valutare la nullità o annullabilità della delibera di approvazione e riparto delle spese oggetto di intimazione.
Per gli ermellini, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti. Nello stesso giudizio di opposizione, il condòmino opponente non può far valere questioni attinenti alla annullabilità della delibera condominiale di approvazione dello stato di ripartizione. Tale delibera costituisce, infatti, titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condominio a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica dell'esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere. Il giudice deve, perciò, accogliere l'opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia.
Per la Cassazione, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, il limite alla rilevabilità, anche d'ufficio, dell'invalidità delle sottostanti delibere, non opera allorché si tratti di vizi implicanti la loro nullità, trattandosi dell'applicazione di atti la cui validità rappresenta un elemento costitutivo della domanda. La nullità di una deliberazione dell'assemblea condominiale comporta che la stessa, a differenza delle ipotesi di annullabilità, non implichi la necessità di tempestiva impugnazione nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137 c.c. Una deliberazione nulla, secondo i principi generali degli organi collegiali, finché non impugnata nel termine di legge, non può ritenersi valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio, come si afferma per le deliberazioni soltanto annullabili. Alle deliberazioni prese dall'assemblea condominiale si applica, perciò, il principio dettato in materia di contratti dall'art. 1421 c.c., secondo cui è comunque attribuito al giudice, anche d'appello, il potere di rilevarne pure d'ufficio la nullità, ogni qual volta la validità (o l'invalidità) dell'atto collegiale rientri tra gli elementi costitutivi della domanda su cui egli debba decidere. Una deliberazione adottata a maggioranza di ripartizione in parti uguali (ovvero con regime “capitarlo”) degli oneri derivanti dalla manutenzione di parti comuni, in deroga ai criteri di proporzionalità fissati dall'art. 1123 c.c., proprio come avvenuto nella delibera del 16 settembre 2005, va ritenuta nulla, occorrendo a tal fine una convenzione approvata all'unanimità, che sia espressione dell'autonomia contrattuale. La nullità di una delibera può, quindi, essere fatta valere anche nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei discendenti contributi condominiali, trattandosi di vizio che inficia la stessa esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e che rimane sottratto al termine perentorio di impugnativa di cui all'art. 1137 c.c.
La Cassazione ha, perciò, rigettato il ricorso, condannando il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 1.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

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