Le spese per la facciata e gli appartamenti senza affaccio
Dalle scarne informazioni ricevute non è possibile fornire un riscontro preciso, non essendo peraltro chiaro neppure il contenuto del quesito proposto. Si può, al momento, evidenziare l'applicazione del normale criterio di ripartizione delle spese. Infatti, indipendentemente dall'estensione della singola unità immobiliare, ciò che conta è l'entità dei millesimi di proprietà del singolo condomino. Una volta stilate le tabelle millesimali, le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni nonché quelle per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno (art. 1123 c.c.).