Condominio

Sbarra d’accesso al condominio, il Comune ci ripensa se c’è una pubblica servitù

di Giuseppe Bordolli

È legittimo il comportamento del Comune che annulla il provvedimento, concesso a un condominio, che consente l'istallazione di una sbarra per delimitare l'accesso ad un'area condominiale, se risulta che tale parte comune è gravata da servitù pubblica e costituisce l'unica arteria di collegamento fra due importanti strade comunali.
È questo il principio espresso dal Tar Lazio, sezione staccata di Latina, nella sentenza n.128/2018.
La vicenda prendeva l'avvio quando l'assemblea di un caseggiato decideva di installare una sbarra per regolamentare la circolazione e la sosta di un'area pertinenziale al condominio.
Tale installazione, comportando opere di scarsa rilevanza, non veniva ostacolata dal comune che, però, successivamente (per sopravvenuti motivi di interesse pubblico) annullava in autotutela l'assenso tacito alla DIA e ordinava la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
Secondo l'autorità comunale l'area cortilizia condominiale costituiva l'unica arteria di collegamento fra altre due strade comunali, mentre la collettività condominiale sosteneva la proprietà dell'area e, quindi, il diritto a chiudere tale spazio per garantire la possibilità di parcheggio ai residenti del caseggiato.
Secondo il Tar Lazio, a cui la questione è stata sottoposta, il diritto dei condòmini a poter disporre liberamente di un bene condominiale viene meno se la parte comune è gravata da servitù di uso pubblico, cioè da tempo immemorabile viene utilizzata dalla cittadinanza tramite passaggio pedonale e passaggio carrabile, costituendo l'unica arteria di collegamento fra due strade comunali.
In tal caso è evidente che la decisione dell'assemblea debba “piegarsi” all'interesse pubblico della cittadinanza, soprattutto considerando che la sbarra impedirebbe il tempestivo transito non solo agli automobilisti locali ed ai turisti ma anche ai mezzi delle forze dell'ordine, della protezione civile e di soccorso.
Naturalmente tale conclusione vale solo nel caso in cui una strada condominiale sia da tempo immemorabile idonea a soddisfare, anche per il collegamento con la via pubblica, le esigenze di carattere generale e pubblico, consentendo il passaggio di una moltitudine indistinta di cittadini.
Di conseguenza l'autorità comunale non può negare ad una collettività condominiale l'installazione di una sbarra automatizzata destinata a regolare il traffico in entrata e in uscita di una strada privata appartenente ad un condominio se quest'ultimo può provare che il transito pedonale, in precedenza effettuato, è avvenuto per mera tolleranza, o all'insaputa dei condòmini e riguarda soggetti determinati, venuti in possesso delle chiavi delle serrature esistenti o comunque riguardo ad un tratto viario cieco o un'area interclusa, caratteristiche che escludono che vi possa sorgere un uso stradale in favore di una collettività indeterminata.
In tali casi l'assemblea può decidere l'installazione della sbarra con maggioranza semplice, non comportando alcun mutamento di destinazione delle zone condominiali, né costituendo un'opera di notevole entità.

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