Condominio

Niente contributo di costruzione per i parcheggi pertinenziali privati

di Massimo Frontera - Edilizia e Territorio

La quota di parcheggi pertinenziali obbligatoria legata a un intervento edilizio è esente dal pagamento del contributo di costruzione al Comune. L'esenzione riguarda sia i parcheggi pertinenziali privati sia quelli di utilizzo collettivo. Il contributo al comune va invece versato per i parcheggi che vengono realizzati oltre la quota di spazi pertinenziali obbligatori. È quanto si legge nella pronuncia del Consiglio di Stato n. 3702/2018 (Sez. IV) pubblicata il 15 giugno scorso relativamente a una controversia sorta nel comune marchigiano di Folignano (Ascoli Piceno). I giudici ricordano prima di tutto che i parcheggi pertinenziali da realizzare obbligatoriamente all'intervento edilizio sono stati da tempo equiparati alle opere di urbanizzazione, anche per quanto riguarda la gratuità del titolo edilizio.
«I parcheggi pertinenziali - argomentano i giudici - sono stati quindi complessivamente qualificati come opere di urbanizzazione, e quindi a tutti (e non già soltanto a quelli previsti per la fruizione collettiva) è stato riconosciuto un rilievo pubblico: se può concordarsi in proposito con la tesi per cui la gratuità non va estesa anche ai parcheggi pertinenziali che eccedono la misura minima di legge, atteso che, in carenza di una espressa disposizione di legge in tal senso (e pur nella opinabilità della questione) la interpretazione teleologica consente di affermare che la qualificazione dei parcheggi pertinenziali
come opere di urbanizzazione ex art. 11 comma 1 della legge 122/1989 debba rimanere circoscritta entro i confini tracciati dall'art. 41sexies comma 1 della legge 1150/1942».
Conclusione: «La giurisprudenza della Sezione è ormai stabilmente orientata nel ritenere che i parcheggi privati degli edifici di nuova costruzione sono realizzabili in regime di gratuità limitatamente però alla superficie obbligatoria di essi».

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