L'esperto rispondeCondominio

I multiproprietari morosi e la «solidarietà passiva»

Paola Pontanari

La domanda

Scrivo in merito a un condominio costituito da unità immobiliari con diritto di utilizzazione turnaria. L'amministratore del condominio lamenta crediti inesigibili per oltre 500mila euro nei confronti di alcuni multiproprietari e ritiene di poterli riscuotere da tutti, sostenendo che tali morosità siano sopravvenienza per l'intero condominio e non già delle unità immobiliari di ciascun soggetto moroso.A prescindere dalle responsabilità dell’amministratore, ritengo che, in base agli articoli 1294 e 1100 e seguenti del Codice civle, l’inadempienza di ciascun moroso debba ricadere sulla comunione di sua appartenenza e non sull'universalità dei multiproprietari. Ciascuna unità/comunione dovrebbe cioè rispondere nei confronti del condominio in ragione della totalità dei millesimi portati dall'unità stessa. Infatti, nelle assemblee ciascuna unità è rappresentata da un suo amministratore eletto tra i multiproprietari di riferimento. È corretto il mio ragionamento?

Nella cosiddetta multiproprietà immobiliare, il multiproprietario acquista un diritto reale su una unità, per un periodo determinato dell’anno. La multiproprietà in sé prevede, nei fatti, la commistione tra due regimi, tra due regolamenti:- quello della comunione, che disciplina l’uso, il godimento e l’amministrazione della singola unità immobiliare e dei relativi arredi;- e quello del condominio, che disciplina le parti comuni dell’intero complesso (cose, impianti e servizi).Questo perché il singolo appartamento è in comunione tra più persone; mentre le parti comuni sono a loro volta di proprietà di tutti i titolari di diritti sugli appartamenti stessi. Si consideri, inoltre, che l’articolo 1117 del Codice civile afferma che «sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto di godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo». L’orientamento dottrinario maggioritario e anche la giurisprudenza sono orientati a riscontrare nella multiproprietà immobiliare i caratteri della comunione, sia pure con qualche aspetto peculiare la cui ammissibilità si può comunque desumere dalle norme codicistiche. Pertanto, da quanto appena argomentato, si può ritenere che - in tema di morosità di spese condominiali nella multiproprietà - i multiproprietari di ogni singola unità immobiliare saranno soggetti all’applicazione della “solidarietà passiva” ex articolo 1294 del Codice civile: ciascun compartecipe è dunque tenuto a corrispondere al condominio la totalità della somma che costituisce l'obbligazione condominiale gravante sull'unità immobiliare di riferimento, fatto salvo - una volta saldata l'intera spettanza - il diritto di ripetere nei confronti degli altri condebitori la quota gravante su ciascuno di essi.

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