Condominio

Furto dai ponteggi, il condominio è responsabile per la custodia

di Giulio Benedetti

Per molto tempo si è sostenuto che il condominio non fosse civilmente responsabile per i furti compiuto al suo interno mediante l’utilizzo dei ponteggi non allarmati ed utilizzati per svolgere i lavori straordinari. Tale orientamento non considera l’articolo 2051 del Codice civile, che stabilisce la responsabilità del custode per le cose custodite salva la prova liberatoria, in pratica spesso impossibile, del caso fortuito. La giurisprudenza ha fatto propria tale riflessione con numerose pronunce. E da ultimo (ordinanze 5677/2018 e 12609/2018 ) la Cassazione ha delimitato ulteriormente il campo.

Fondamentale la sentenza della Cassazione 26900/2014, con la quale ha confermato la pronuncia della Corte d’appello che ravvisava la responsabilità civile del soggetto appaltatore che aveva omesso di adottare, nel predisporre un ponteggio su di un condominio, le misure idonee a prevenire l’intrusione di terzi ( quali l’illuminazione notturna , la guardiania ed altri accorgimenti) in modo da agevolare colposamente il furto, essendosi introdotto il ladro attraverso il ponteggio. La stessa sentenza riteneva corresponsabile il committente condominio per non avere assunto iniziative atte ad indurre l’appaltatore ad adottare le misure id salvaguardia della sicurezza del fabbricato.

La sentenza 26900/2014, in particolare, richiamava la precedente giurisprudenza di legittimità (sentenze 2844/2005, 6435/2009 e altre). E affermava quanto segue: «La consolidata giurisprudenza di questa corte ha più volte affermato il principio per cui la responsabilità dell’imprenditore che si sia avvalso di impalcatura per l’espletamento di lavori sugli edifici è ravvisabile ai sensi dell’articolo 2043 ’ , ove non siano state adottate le cautele idonee ad impedire l’uso anomalo del ponteggio (Cass. Civ. , Sez. 3 , 6.10.1997 n. 9707; idem 11.2.2005 n. 2844; idem 17.3.2009 n. 6435 ed altre)»

La giurisprudenza ha sancito espressamente che – se siano state trascurate dall’impresa le ordinarie norme di diligenza e non siano state adottate le cautele idonee ad impedire l’uso anomalo delle impalcature – è configurabile la concorrente responsabilità del condominio in base all’articolo 2051 del Codice civile, atteso l’obbligo di vigilanza e di custodia gravante sul soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura (Cassazione, sentenze 9707/1997 e 6435/2009).

La clausola a discarico della responsabilità è infatti vincolante ed efficace nei rapporti tra le parti del contratto di appalto ( nella specie , fra il condominio e l’appaltatore) , e hanno indubbiamente l’effetto di consentire al committente di rivalersi sull’appaltatore per gli eventuali danni di cui sia chiamato a rispondere per effetto del comportamento di lui. Non sono invece opponibili ai terzi danneggiati (articolo 1372 , secondo comma, del Codice civile) e non valgono ad esonerare il condominio dall’obbligo di rispondere nei loro confronti. In questa prospettiva deve essere letta ed intesa l’affermazione della Corte di Appello secondo cui il contratto di appalto non conteneva norme a discarico della responsabilità della responsabilità, dovendosi l’espressione intendere nel senso che l’esonero da responsabilità formalmente sancito dal contratto nei rapporti fra committente ed appaltatore non esonera il committente della responsabilità verso i terzi danneggiati, se alla pattuizione non abbia fatto seguito il concreto controllo sull’adempimento delle misure necessarie allo scopo di prevenire gli abusi delle impalcature. La Corte di Appello ha accertato, con valutazione in fatto, non suscettibile di censura in questa sede, che nel caso di specie «vi era la mancanza di luci esterne e di alcuna struttura di sicurezza per l’inviolabilità degli appartamenti. Pur se il Condominio aveva formalmente imposto all’impresa di adottare ogni misura di salvaguardia , avrebbe dovuto poi controllare – per esimersi di responsabilità verso i terzi – che dette misure venissero effettivamente messe in opera».

La Cassazione, con l’ordinanza 5677/2018, ha anche rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello che ha riconosciuto la paritaria responsabilità civile, nei confronti di condòmini vittime di un furto da parte di ignoti all’interno della loro abitazione, del condominio, della impresa appaltatrice e della subappaltatrice che aveva realizzato dei ponteggi privi di cautele volte ad evitare intrusioni nell’edificio. La Corte ha escluso una lettura alternativa volta ad escludere l’uso del ponteggio da parte dei ladri per compiere il furto. In particolare, viene condivisa l’argomentazione del Tribunale che aveva ritenuto maggiormente plausibile l’ipotesi che i ladri avessero utilizzato il ponteggio per allontanarsi con la refurtiva. La Corte non ritiene necessaria una ricostruzione ulteriore contenenti elementi di prova sul percorso che avrebbero seguito gli ipotetici ladri.

Infine sempre la Cassazione con l’ordinanza 12609/2018 ha dichiarato improcedibile un ricorso avverso una sentenza la quale aveva condannato, in solido con il condominio, l’appaltante al risarcimento dei danni avvenuti , a seguito di un furto, all’interno di un esercizio commerciale. In particolare i ladri erano stati agevolati a compiere il reato dell’impalcatura utilizzata dall’appaltante per compiere i lavori edili commissionati dal condominio.

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