Condominio

Bonifici senza motivo dal conto condominiale a quello dell'amministratore

di Paolo Accoti

Deve rispondere del reato di appropriazione indebita aggravata l'amministratore di condominio che, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di denaro o di cose mobili di proprietà dei condòmini, delle quali detiene il possesso in virtù del rapporto di mandato allo stesso conferito dall'assemblea condominiale (art. 646 Cp).
Tale reato risulta configurato allorquando dal conto corrente condominiale vengono effettuati dei bonifici in favore del conto corrente personale dell'amministratore, privi di motivazione.
Il periodo di consumazione del reato, tuttavia, non coincide con l'utilizzo delle anzidette somme da parte dell'amministratore, bensì con la cessazione del mandato, quando le stesse non vengono trasferite al nuovo amministratore.
Solo da tale momento, infatti, può ritenersi profilata l'interversione nel possesso delle somme che fino ad allora erano detenute dall'amministratore in nome e per conto del condominio (nomine alieno).
Conseguentemente, nel caso di appropriazione indebita di somme di denaro di pertinenza dei condòmini, tale reato si consuma ogni anno nel momento in cui l'amministratore, chiamato a rendere il conto della propria gestione ed a restituire le somme possedute per conto dei predetti condòmini, omette tale restituzione trattenendo le somme con la volontà di farle proprie.
Questi i principi di diritto fissati dalla Corte di Cassazione, II Sezione Penale, nella sentenza n. 24197, pubblicata in data 29 Maggio 2018.
Il Tribunale di Campobasso condannava alla pena di sei mesi di reclusione ed Euro 500,00 di multa l'ex amministratore di condominio per il reato di appropriazione indebita aggravata, sentenza confermata in sede di gravame dalla Corte d'Appello di Campobasso.
Ricorre per cassazione l'ex amministratore lamentando, tra l'altro, la violazione della legge processuale con riferimento all'art. 522 Cpp, la nullità della sentenza e, comunque, l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non condividendo la valutazione della Corte di merito che aveva considerato come l'interversione del possesso del denaro si fosse realizzata solo con la cessazione dalla carica di amministratore.
Osserva la Corte di Cassazione che le condotte appropriative contestate all'ex amministratore sarebbero riferibili ad una fornitura di gas rimasta impagata e oggetto di decreto ingiuntivo, pur in assenza di debiti dei condòmini nei confronti del condominio, nonché da due bonifici in uscita dal conto corrente del condominio in favore di altro conto corrente personale dell'amministratore dell'epoca, entrambi privi di motivazione.
In relazione al momento consumativo del reato, contestato dal ricorrente, afferma la Suprema Corte che <<detto periodo di consumazione non è retrodatabile: invero, l'utilizzo delle somme versate nel conto corrente da parte dell'amministratore durante il mandato non profila l'interversione nel possesso che si manifesta e consuma soltanto quando terminato il mandato le giacenze di cassa non vengano trasferite al nuovo amministratore con le dovute conseguenze in tema di decorrenza dei termini di prescrizione. Ed infatti, avendo l'amministratore la detenzione nomine alieno delle somme di pertinenza del condominio sulle quali opera attraverso operazioni in conto corrente, solo al momento della cessazione della carica si può profilare il momento consumativo dell'appropriazione indebita poiché in questo momento rispetto alle somme distratte si profila l'interversione nel possesso (cfr., Sez. 2, n. 27363 del 11/05/2016).>>.
Pertanto, solo da quella data <<si calcola il termine di prescrizione che, tenuto conto degli intervenuti eventi interruttivi, è pari ad anni sette e mesi sei.>>, termine che nel caso di specie non risulta spirato.
Conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila alla Cassa delle ammende.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©