Condominio

Dia, non scatta il silenzio-assenso se la recinzione non è conforme alla legge

di Valeria Sibilio

Erigere recinzioni in condomìni esposti ad atti vandalici può essere un provvedimento per evitare l'accesso indiscriminato di terzi alle aree comuni. Tuttavia, se la Dia (Dichiarazione di Inizio Attività) non è conforme alla Legge, può verificarsi un caso come quello esaminato dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nella sentenza 5943 del 2018, nella quale due condomìni avevano impugnato la determinazione dirigenziale con la quale i competenti uffici comunali, reiterando il rigetto della D.I.A., avevano ordinato la demolizione o la rimozione della recinzione a confine tra i due stabili, onde ripristinare lo stato dei luoghi in senso conforme alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Gli istanti avevano chiesto preventivamente al Comune, con comunicazione del 12 novembre 1998, di poter eseguire una recinzione, al fine di delimitare l'area condominiale oggetto di frequenti atti di vandalismo da parte di terzi estranei. Invitati dagli uffici comunali a presentare una formale istanza con allegata la relazione tecnica che attestasse la regolarità urbanistica degli interventi, i condomìni, dopo accertamento tecnico, presentavano la D.I.A. in conformità a quanto previsto dalla Legge 662/1996.
Non avendo ricevuto riscontro nel termine di legge da parte del Comune, iniziavano i lavori di recinzione. In corso di lavori, il Municipio trasmetteva uno stralcio del riferito piano di zona, imponendo che gli interventi rispettassero i tratti vincolati al passaggio pedonale pubblico. Per gli esponenti, gli uffici comunali avrebbero illegittimamente intimato la rimozione delle opere già realizzate sulla base di una difformità rispetto alle prescrizioni relative alle pedonalità pubbliche inderogabili esistenti in loco. Un atto conseguente al rigetto della DIA previamente adottato dall'amministrazione, già oggetto di ricorso dinanzi al TAR. Tale atto sarebbe illegittimo in quanto mutuerebbe i vizi del precedente provvedimento di reiezione della DIA e dunque sarebbe inficiato da invalidità derivata. I Condomìni istanti chiedevano, perciò, l'annullamento dell'atto impugnato per eccesso di potere, vizio di procedimento, violazione di legge e disparità di trattamento. Si costituiva il Comune contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
Con il primo di ricorso la parte esponente lamentava che il provvedimento impugnato, in quanto emesso oltre il termine di venti giorni, costituiva espressione di un potere impositivo non più consentito alla Pubblica Amministrazione e, come tale, illegittimo. Per il TAR, la mancata contestazione della D.I.A. entro i termini suddetti, non determinano il consolidamento di un provvedimento definitivo di assenso tacito. L'amministrazione può intervenire in autotutela anche posteriormente se il titolo abilitativo sia stato ottenuto sulla base di false rappresentazioni dei fatti o sulla base di dichiarazioni non veritiere.
Nel caso di specie la relazione tecnica al legata alla D.I.A. asseverava erroneamente che le opere non erano in contrasto con gli strumenti urbanistici approvati ed adottati, mentre era evidente la violazione delle prescrizioni sul rispetto degli attraversamenti pedonali esistenti. Ne consegue, perciò, che il progetto presentato risultava in contrasto con il disegno urbanistico predisposto e con i tratti di continuità delle percorrenze pedonali. Non condivisa è apparsa anche la doglianza in cui gli odierni ricorrenti lamentavano una disparità di trattamento rispetto ad una analoga vicenda riguardante un altro condomìnio regolarmente autorizzato, in quanto tale vicenda, oltre ad interessare un piazzale esterno all'edificio non interessato da passaggi pedonali pubblici, non presentava le medesime problematiche.
Il TAR non ha rilevato estremi per l'asserito eccesso di potere in cui sarebbe incorsa l'amministrazione, in quanto quest'ultima si è comportata in piena conformità con la disciplina urbanistica vigente. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha, perciò, respinto il ricorso, compensando le spese tra le parti in causa.

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