Condominio

Niente deleghe ai soci della società che amministra il condominio

di Luana Tagliolini


Le deleghe conferite all'amministratore in spregio all'articolo 67, comma 5 Disposizioni di attuazione del codice civile, sono illegittime.
L'articolo 67 novellato, infatti, dispone che <<all'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea>>.
Principio che, per tribunale di Pordenone, si applica anche al caso in cui l'amministratore non sia una persona fisica ma bensì una società, come previsto dall'articolo 71-bis, terzo comma, Disposizioni di attuazione del codice civile (sentenza n. 180/2018).
Nella fattispecie sottoposta all'esame del giudice di merito, gli attori avevano impugnato le delibere assunte in un' assemblea per violazione degli articoli 1136 codice civile e 67 comma 5 delle Disposizioni di attuazione del codice civile, ovvero per illegittimità delle deleghe conferite da diciotto condomini al vicepresidente e presidente del consiglio di amministrazione nonché a soci limitatamente responsabili, membri tutti della società cui era stato conferito il mandato di amministratore del condominio.
A nulla era servito per la difesa della parte convenuta eccepire la distinzione soggettiva fra la società e i suoi amministratori perché, nella fattispecie, precisa il Tribunale, tale distinzione assumeva rilevanza meramente nominalistica in quanto le deleghe impugnate erano state conferite trasgredendo la ratio dell'articolo 67 novellato e, pertanto, sono illegittime e causavano l'annullabilità della relativa delibera votata anche dall'amministratore-delegato, indipendentemente dalla prova della sussistenza, in concreto, d'un conflitto di interessi.
Per il tribunale, pur essendo vero, che la società è dotata di soggettività distinta e autonoma rispetto ai singoli soci, era innegabile che la ratio della norma fosse quello di scongiurare il conflitto di interessi <<che non può ritenersi escluso dalla circostanza che le deleghe non sono state ricevute dalla società amministratrice del condominio bensì da soggetti che all'interno di quella società rivestono un ruolo di amministrativa attiva”.
Nel caso in esame, i delegati non solo avevano votato e approvato l'operato della società ma gli stessi amministratori svolgevano l'attività di gestione più significativa, come convocare l'assemblea, predisporre comunicazioni per i condomini, redigere i consuntivi e i preventivi, ecc.
Prima della riforma sul condominio, non sussisteva il divieto di conferire le deleghe all'amministratore ed era orientamento consolidato che la valutazione dell'invalidità della delibera per conflitto di interesse era subordinata a che tale voto fosse stato determinante per l'approvazione della delibera impugnata (c.d. prova di resistenza).
Tale requisito (conflitto di interesse) successivamente alla legge n. 220/2012 non è più richiesto nell'ipotesi in cui la delega sia conferita all'amministratore stante il chiaro divieto imposto dall'articolo 67 disp. att. (nel caso in esame gli attori avevano fornito la prova dell'influenza delle deleghe sui quorum costitutivi dell'assemblea, così come su quelli deliberativi per l'approvazione dei bilanci nonché per la nomina/conferma dell'amministratore senza le quali non l'assemblea non avrebbe deliberato) e per tale motivo il Tribunale annullava le delibere assembleari impugnate.

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