Condominio

Amministratore in giudizio senza permesso, sanatoria retroattiva

di Selene Pascasi

Se l'amministratore “sfora” le sue competenze e la controparte lo contesta, serve l'immediata convalida dell'assemblea. Questa, è l'unica soluzione per sanare retroattivamente il difetto di rappresentanza dell'essersi costituito in giudizio senza autorizzazione. Lo ricorda la Corte di Cassazione, con sentenza n. 12525 depositata il 21 maggio 2018 (relatore dott. Antonio Scarpa) . A sollecitare l'intervento dei giudici è il decreto ingiuntivo azionato da un amministratore per ottenere il pagamento da parte di un condominio, precedentemente gestito, dei compensi aggiuntivi dovutigli per alcuni lavori straordinari eseguiti. Il condominio formula opposizione, che il Tribunale accoglie, ma la Corte d'appello – superata, vista la ristrettezza della tempistica, l'eccezione del difetto di legittimazione per mancata autorizzazione assembleare in favore del nuovo amministratore – ribalta le sorti della causa. Prevedibile, il ricorso del condominio e il controricorso del vecchio amministratore che insiste sul difetto di legittimazione attiva del condominio stesso nonché sulla carenza dei poteri rappresentativi dell'attuale amministratore. La Cassazione, revocata l'ordinanza che disponeva il rinvio a nuovo ruolo per consentire al condominio di allegare la delibera di autorizzazione o ratifica dell'operato dell'amministratore, nelle more depositata, dichiara il ricorso inammissibile. Con l'occasione, la Corte si trattiene su una valutazione pregiudiziale, richiamando la parola delle Sezioni Unite 18331/2010, intente a sostenere come l'amministratore, potendo essere chiamato in causa per questioni relative alle parti comuni, ed essendo tenuto a dare «senza indugio notizia all'assemblea della citazione e del provvedimento che esorbiti dai suoi poteri, ai sensi dell'art. 1131, commi 2 e 3, c.c., può costituirsi in giudizio ed impugnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea, ma deve, in tale ipotesi, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell'assemblea stessa, per evitare la pronuncia di inammissibilità dell'atto di costituzione ovvero di impugnazione». Posizione da cui si deduce che, ferma la possibilità dell'immediata costituzione in giudizio dell'amministratore convenuto o della tempestiva impugnazione dell'amministratore soccombente – comunque il suo operato, in virtù della tutela urgente dell'interesse comune che ne giustifica la qualifica e la legittimazione passiva, andrà sempre ratificato dall'assemblea, unica titolare del relativo potere. Ratifica che, peraltro, sanerà retroattivamente la costituzione processuale dell'amministratore sprovvisto di autorizzazione, a prescindere da eventuali eccezioni d'inammissibilità e che, ad ogni modo, ottempera al rilievo ufficioso del giudice che abbia all'uopo assegnato un termine per regolarizzare il difetto di rappresentanza. Del resto, è noto che la regolarizzazione prevista dall'articolo 182 del Codice di procedura civile per l'amministratore privo di previa autorizzazione assembleare può operare, ricorda Cassazione 27236/2017, in ogni fase e grado del giudizio, con effetti ex tunc. Ipotesi che, è inteso, sarà riferibile soltanto ai processi che esorbitino dalle attribuzioni dell'amministratore. E' il caso della vicenda, vertente su una materia (il pagamento del compenso aggiuntivo per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dello stabile in favore del precedente amministratore) esulante i compiti del nuovo amministratore e, quindi, assoggettata a ratifica assembleare. Tuttavia, annotano le Sezioni Unite 4248/2016, in sede di legittimità il difetto di rappresentanza o di autorizzazione può essere sanato ove si dimostri la sussistenza del potere rappresentativo o del rilascio dell'autorizzazione, purché il rilievo del vizio nel giudizio di cassazione sia officioso e non provenga dalla controparte, come nella fattispecie. In tal caso, l'onere di sanatoria sorgerà immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un termine da parte del giudice perché «sul rilievo di parte l'avversario è chiamato prima ancora a contraddire» (Cassazione, 2179/2011). Di qui, le conclusioni dei giudici: il vizio di rappresentanza dell'amministratore in una materia che sforava le sue attribuzioni, era stato ritualmente avanzato da parte opposta, per cui l'onere di sanatoria doveva ritenersi sorto immediatamente e, altrettanto immediatamente, andava depositata la delibera di ratifica, pena la declaratoria del difetto di rappresentanza e di legittimazione dell'amministratore. Ben si palesano, allora, le ragioni per cui la Cassazione, sancita l'inammissibilità del ricorso, condanna il condominio (non l'amministratore personalmente, giusta la seppur tardiva ratifica assembleare) alle spese di lite.

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