Condominio

Necessario il bilanciamento con la trasparenza

di Aurora Corradi

Uno dei grossi dilemmi che spesso l’amministratore di condominio si trova a dover affrontare è: privacy o trasparenza?

L’amministratore di condominio, infatti, gestendo beni e denaro altrui spesso si trova a dover fronteggiare la diffidenza che accompagna il suo ruolo. La trasparenza è certamente lo strumento più utile per combattere la diffidenza, ma come poter trovare il giusto equilibrio con la tutela della privacy?

Purtroppo non troveremo la risposta al dilemma dell’amministratore nel Regolamento Ue 2016/679 ,che diverrà obbligatorio dopodomani, il 25 maggio 2018, perché tale disposizione, pur essendo certamente innovativa e portatrice di grandi cambiamenti, non influisce incisivamente sul lavoro quotidiano svolto dall’amministratore di condominio.

L’amministratore, infatti, dovrà continuare a cercare le risposte nella normativa interna e in particolare nelle disposizioni del Codice Civile così come riformato nel 2012, in nessun modo modificato dal Regolamento Europeo.

Gli interessati, cioè proprietari e inquilini, potranno continuare ad accedere ai registri condominiali ed estrarre copia di questi in forza dell’articolo 1129 del Codice civile. limitatamente ai dati che la norma richiede. I dati, invece, che non devono essere obbligatoriamente contenuti nei registri, ma comunque in possesso dell’amministratore, non potranno essere diffusi se non previo consenso dell’interessato.

Anche i creditori del condominio potranno continuare a richiedere all’amministratore i dati dei condòmini morosi, limitatamente al servizio da loro svolto. L’amministratore, in questo caso, dovrà fare molta attenzione a non fornire indistintamente i dati di tutti i condomini morosi, ma solo quelli che non hanno pagato la quota riferita al creditore. E dovrà limitare l’invio dei dati utili al recupero del credito del fornitore, omettendo ulteriori altri dati dallo stesso conosciuti.

Per quanto riguarda i dati del singolo condòmino, resta immutato il potere di accedere ai propri dati e chiederne l’aggiornamento, la modifica e se del caso la cancellazione. Ovviamente la cancellazione potrà interessare solo i dati che non devono essere contenuti obbligatoriamente nei registri condominiali e per la raccolta e trattamento dei quali l’amministratore non ha bisogno del consenso.

Una novità introdotta dal Regolamento Ue, di cui gli amministratori è giusto che siano a conoscenza anche se difficilmente si troveranno a dover far fronte a tali richieste, è la possibilità riconosciuta all’interessato di poter chiedere la consegna dei propri dati in formato elettronico ed editabile (word, excell) nonché la possibilità di chiedere che i dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento, magari il nuovo amministratore di condominio.

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