Condominio

Il portinaio aiuta nell’edificio dopo la pensione, agli eredi non spetta lo stipendio

di Vincenzo Di Domenico

Al buon sig. Agenore (nome di fantasia), tanto lodato dai vari condòmini, un bel giorno spuntò un sorriso sulle labbra, era il gennaio del 2000, aveva ottenuto quello che voleva: arrivare a percepire la pensione tanto agognata! Molti dei condòmini si rattristarono, altri non ci fecero caso, tanto più che Lui aveva chiesto di occupare i locali della portineria per un certo tempo. L'amministratore, sentiti i consiglieri, accettò; in cambio il novello pensionato avrebbe versato una somma pagando un canone mensile a titolo di affitto dei locali.
Ma siccome era di buon cuore, sempre a titolo gratuito! gli veniva chiesto di custodire le chiavi di un locale comune, di firmare le bolle di consegna per il rifornimento del gasolio, di assistere alle visite di nuovi possibili inquilini, di pulire, di cambiare le lampadine.
Ma…dal sorriso si passò alle lacrime ovvero due anni dopo morì.
Gli eredi dopo i vari di giudizio si sono rivolti alla Corte di cassazione. Secondo loro, il condominio in cui l'uomo aveva lavorato era reo di aver protratto il rapporto di lavoro subordinato con lui, anche dopo il suo pensionamento, a titolo gratuito e lui lo faceva, per cortesia e per affezione. Come risarcimento per il lavoro svolto senza compenso, i tre eredi chiedevano che venissero liquidate le differenze retributive e il Tfr spettanti in relazione al rapporto di lavoro proseguito di fatto dal gennaio 2000 e fino al decesso del povero Sig. Agenore.
D'altronde, si faccia ben attenzione, la stessa Costituzione all'articolo 36 afferma che “chi lavora ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro”.
Ma in questo specifico caso, la Corte di cassazione non ha dato ragione agli eredi, bensì al condominio (Sentenza numero 8373/18) , afferendo che, dall'istruttoria, non erano emersi i presupposti e gli elementi utili per ritenere che dopo il pensionamento l'attività di portierato fosse proseguita con le caratteristiche del lavoro subordinato, ovvero dell'articolo 2094 del Codice Civile. La Cassazione ha ribadito così quanto già stabilito dalla Corte di appello di Genova e ribaltato quanto deciso in primo grado dal tribunale della stessa città, il quale aveva invece accolto nei limiti della prescrizione e con esclusione dei compensi per lavori straordinari, la richiesta di condanna al pagamento della retribuzione. Vediamo perché...
Rapporto subordinato, solo quando c'è potere direttivo
La determinazione di un rapporto di lavoro di tipo subordinato non è sempre così immediata, tanto che – come in questo caso – è spesso oggetto di contenzioso giudiziario. Il primo modo per verificarne la sussistenza è l'attinenza all'articolo 2094 del Codice Civile, intitolato 'Prestatore di lavoro subordinato', che recita: “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. Ebbene, in questa fattispecie, la Corte di Cassazione ha appurato che le piccole attività di cui il portiere si era fatto carico, non facevano risultare “un assoggettamento al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro”. Il custode non era quindi sottoposto all'esercizio dei poteri tipici dei rapporti subordinati, che si estrinsecano nella disposizione da parte del datore di regole per l'organizzazione del lavoro, oltre che nel controllo e nella vigilanza delle prestazioni.
Prestazione continuativa o occasionale?
Tra i principali aspetti da tenere da conto per tirare le somme, c'è quello della continuità: un rapporto subordinato si caratterizza per la ripetitività e per l'abitualità della prestazione. Nella fattispecie analizzata, invece, dice la sentenza di cassazione: “solo occasionalmente, e verosimilmente a titolo di cortesia” il portiere aveva provveduto a piccole attività, quali il cambio delle lampadine; mentre risultava che non si era più occupato della pulizia e della custodia, che erano state negli anni addietro le sue mansioni principali, abituali e continuative.
Altri elementi sussidiari
Ci sono poi altri parametri, che vengono in aiuto nel caso di incertezza di interpretazione riguardo alla determinazione di un rapporto subordinato. Tra questi, l'osservanza di un orario di lavoro prestabilito, lo svolgimento della prestazione in un luogo convenuto, l'uso da parte del lavoratore di strumenti forniti dal datore di lavoro. Naturalmente sono aspetti che devono essere avvallati da prove da sottoporre con criterio in giudizio. Nel caso del nostro, ahimè defunto sig. Agenore, portiere di Genova, invece, la corte ha lamentato un'inadempienza “all'obbligo di indicare specificatamente nel ricorso i dati necessari al reperimento di documenti che potevano risultare rilevanti per la valutazione”. Dunque, la mancanza di assoggettamento al potere direttivo, la modestia quantitativa della prestazione e l'assenza della prova di un obbligo a renderla hanno convinto i giudici dell'infondatezza delle pretese azionate.
Questa sentenza può essere utile per permetterci di stare molto attenti, quando si cessa il rapporto di lavoro non si deve più prestare alcuna prestazione.

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