Condominio

I danni ai condizionatori dei singoli vanno risarciti dal condominio

di Giulio Benedetti

Le nuove abitazioni vengono vendute provviste di tutti i rimedi tecnologici atti ad agevolare la confortevole vita di tutti i giorni. Vale a dire che spesso le stesse , all'atto dell'acquisto, sono già ammobiliate , provviste di cucina, di riscaldamento e di raffrescamento automatizzati, di impianti di videosorveglianza e di regolamenti di condominio i quali , fin dalla costruzione, regolano l'uso di tali impianti. Il patrimonio edilizio esistente invece si adegua con l'installazione successiva di tali presidi e spesso il singolo condomino deve ovviare all'inerzia del condominio provvedendo in proprio. In tale ambito rientra l'installazione dei condizionatori d'aria il cui utilizzo , se da un lato assicura un notevole ristoro , d'altro canto è parimenti fonte di contenzioso giuridico .
Ci si riferisce alle questioni legate all'installazione esterna alle abitazioni di tali impianti con l'eventuale occupazione di spazi privati e comuni con le canaline ed i motori di funzionamento . In tali casi sovente sorgono controversie giudiziarie inerenti alle innovazioni e all'esecuzione di opere che rechino danno alle parti comuni , ovvero rechino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza al decoro architettonico dell'edificio (art. 1122 c.c.). Tuttavia occorre chiedere cosa accade nel caso inverso, ovvero quando è il condominio ad arrecare danno ai predetti impianti tecnologici del singolo condomino. È il caso trattato dalla Corte di Cassazione (ord. n. 2117/2018) , che ha confermato la sentenza che aveva condannato un condominio al risarcimento dei danni nei confronti di due condòmini. In particolare, il condominio aveva compiuto dei lavori straordinari di ristrutturazione delle parti esterne e di intervento sull'autoclave che avevano cagionato, in danno dei condòmini, la rottura delle macchine di aspirazione e dei condizionatori d'aria, l'ostruzione di condotti di aerazione, il danneggiamento della porta di ingresso e delle luci decorative esterne. Inoltre detti lavori avevano cagionato, sempre in danno dei predetti condomini, danni all'impianto elettrico, all'intonaco , alla pittura delle pareti , a pannelli assorbenti, a numerose poltrone ed il pregiudizio dovuto all'inattività del loro locale adibito a discoteca.
La Corte di Cassazione afferma che nella sentenza impugnata non è stato violato il principio del contraddittorio perché nel corso dell'accertamento tecnico preventivo ha partecipato il condominio ed il perito non si è basato, nelle sue conclusioni , unicamente sulle dichiarazioni dei condomini danneggiati , poiché ha compiuto cinque sopralluoghi nei locali danneggiati che aveva descritto accuratamente. Inoltre la Corte di Cassazione ratifica la sentenza impugnata la quale richiama integralmente le conclusioni del consulente il quale aveva individuato le cause dei danni arrecati ai condomini nel malfunzionamento dell'impianto di sollevamento dell'acqua condominiale e nei lavori di manutenzione che avevano interessato le facciate dell'edificio e avevano provocato l'intasamento dei pozzetti di raccolta. Il consulente affermava che :
• nessun controcredito del condominio poteva essere portato in compensazione in mancanza di apposita domanda riconvenzionale tempestivamente proposta;
• nell'appello incidentale del condominio mancava qualsiasi riferimento ai documenti e alle prove testimoniali da cui si sarebbe dovuto desumere la sussistenza degli ulteriori danni invocati.
La contestazione della difesa del condominio alle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo venivano respinte in quanto ai fini dell'assunzione e dell'efficacia delle prove assunte in sede di istruzione preventiva non occorre che intervenga un formale provvedimento che ne dichiari l'ammissibilità ai sensi dell'art. 698 c.p.c. , potendo questa risultare indirettamente dal fatto che il giudice ne abbia esaminato l'esito traendone elementi formativi per il suo convincimento.
L'art. 698 c.p.c. afferma che l'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza , né impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito. A proposito delle contestazioni della procedura la Corte afferma che il proprio giudizio è a critica vincolata , delimitato dai motivi di ricorso, i quali devono possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esigono una precisa enunciazione in modo che il vizio rientri nelle categoria logiche previste dall'art. 360 c.p.c.. Quindi è inammissibile la critica generica alla sentenza impugnata , formulata con un solo motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati , non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito ( vedasi C.Cass. sent. n. 19959/2014).Pertanto la Corte rigettava il ricorso del condominio e lo condannava al versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell'art. 13, comma 1 bis , D.P.R. n. 115/2002.

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