Condominio

Pioggia, la caduta prevedibile è caso fortuito non risarcibile

di Paolo Accoti

Caduta nel viale condominiale, nessun risarcimento se si conosceva lo stato dei luoghi.

Al condomino residente all’interno dello stabile condominiale (da quattro mesi) che, pertanto, conosce lo stato dei luoghi e, in particolare, la pericolosità del viale condominiale in caso di pioggia, non può riconoscersi il diritto al risarcimento del danno da cose in custodia, (articolo 2051 del Codice civile), atteso che una tale conoscenza avrebbe dovuto consigliare al danneggiato di prestare particolare attenzione alla pavimentazione bagnata e prevedibilmente scivolosa.

Nel caso di specie, pertanto, è ravvisabile la presenza del caso fortuito, considerato che l’evento dannoso si è prodotto esclusivamente per la condotta colposa tenuta dal condomino disattento.

Questo il principio stabilito dal Tribunale di Pordenone, nella sentenza depositata in data 5 aprile 2018.

Il fatto: un condòmino, affermando di essere scivolato nel vialetto condominiale reso viscido dalla piogge, conveniva in giudizio il condominio per sentirne dichiarare la responsabilità per l’evento dannoso.

Il condominio, negava qualsiasi responsabilità nell’accaduto. Il Tribunale di Pordenone, all’esito dell’istruttoria, consistita nell’escussione di un testimone e nella consulenza tecnica d’ufficio, rigettava la domanda e condannava il condomino attore alla refusione delle spese di giudizio.

La corte territoriale, infatti, ritiene che non sarebbe emersa la prova certa in relazione all’evento dannoso patito dal condòmino. Nel corso del procedimento penale i testimoni escussi hanno dichiarato che il danneggiato non sarebbe caduto nel vialetto condominiale, bensì nei pressi dell’entrata del condominio.

A ogni buon conto, occorre rilevare come il danneggiato, per esplicita ammissione dello stesso, risiedeva già da quattro mesi nell’appartamento in condominio, pertanto deve ritenersi che lo stesso fosse a conoscenza dello stato dei luoghi ma anche della pericolosità del viale in caso di pioggia. Inoltre, in relazione alle condizioni metereologiche e alle condizioni di visibilità ottimali - essendo l’incidente avvenuto in pieno giorno -, il danneggiato avrebbe dovuto prestare particolare attenzione alla pavimentazione bagnata e prevedibilmente scivolosa.

Nel caso di specie, afferma il Tribunale, «il sinistro subito dal ricorrente poteva essere evitato tenendo un comportamento ordinariamente cauto in considerazione nel periodo invernale delle intense nevicate e delle temperature particolarmente rigide” (Cass. 2256/2017)», conseguentemente, deve essere escluso qualsiasi diritto al risarcimento del danno, essendo nella ipotesi di caso fortuito.

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