L'esperto rispondeCondominio

L’acquirente paga le spese solo fino all'anno prima

Paola Pontanari

La domanda

Nel 2017 ho acquistato un appartamento all'asta e ho pagato le spese arretrate relative alle gestioni 2016 e 2017. Ho effettuato alcuni lavori di ristrutturazione e ho collegato la nuova caldaia a una canna fumaria già esistente, installata nel 2009. I condòmini durante l'ultima assemblea hanno deliberato di richiedermi il pagamento della quota millesimale di spesa sostenuta per l'installazione della canna fumaria che a suo tempo il vecchio proprietario non aveva pagato, intimandomi, in caso contrario, il distacco della caldaia. La richiesta è legittima oppure, in base all'articolo 63, comma 2, delle disposizioni attuative del Codice civile, non sono tenuto al pagamento poichè si tratta di una spesa relativa al 2009?

Nel caso del lettore, si applica l'articolo 63, comma 4, delle disposizioni di attuazione del Codice civile, secondo cui «chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidamente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente».Tuttavia, sarebbe opportuno conoscere il contenuto della deliberazione relativa all’installazione della citata canna fumaria. In particolare, capire se agli eventuali condòmini che non abbiano partecipato alla spesa di installazione della canna fumaria (perché, ad esempio, sulla base degli impianti installati nelle proprie abitazioni, in quel periodo, ritenevano inutile e superfluo allacciarsi alla relativa canna fumaria) sia stato concesso di allacciarsi in futuro, mediante il pagamento della relativa quota millesimale.

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