L’acquirente paga le spese solo fino all'anno prima
Nel caso del lettore, si applica l'articolo 63, comma 4, delle disposizioni di attuazione del Codice civile, secondo cui «chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidamente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente».Tuttavia, sarebbe opportuno conoscere il contenuto della deliberazione relativa all’installazione della citata canna fumaria. In particolare, capire se agli eventuali condòmini che non abbiano partecipato alla spesa di installazione della canna fumaria (perché, ad esempio, sulla base degli impianti installati nelle proprie abitazioni, in quel periodo, ritenevano inutile e superfluo allacciarsi alla relativa canna fumaria) sia stato concesso di allacciarsi in futuro, mediante il pagamento della relativa quota millesimale.
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