Condominio

Casa affittata, dopo la fuga di gas il proprietario deve ripristinare l’appartamento

di Giulio Benedetti

La dottrina e la giurisprudenza da anni dibattono sul tema della sicurezza, in relazione alle leggi speciali, al fine di evitare le fughe di gas che provocano il crollo degli edifici con il tragico corollario di lutti , di feriti e di danni alle cose. In tali casi spesso in un attimo sparisce la storia di famiglie intere.
Tuttavia occorre notare che se da un lato è da approvare l'impegno alla promozione della sicurezza domestica , dall'altro si constata che spesso tali tragici eventi avvengono non per colpa , bensì per dolo. Vale a dire che sono cagionati dalla precisa volontà di alcuni di perdere se stessi con il suicidio o di eliminare i propri cari con un rogo che richiama gli antichi miti. In tali casi la notevole esplosività del gas metano è utilizzata come un'arma letale che spesso coinvolge le innocenti persone vicine o che abitano in prossimità del luogo dell'esplosione .
Occorre però chiedersi cosa accade agli edifici danneggiati dopo l'esplosione e a chi spetti l'obbligo di ripristinare l'originario stato dei luoghi. In tali casi è applicabile l'art. 185 c.p. il quale afferma che ogni reato il quale abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga al risarcimento del danno il colpevole o le persone che a norma di legge debbono rispondere per il fatto di lui. A tal riguardo notasi che ovviamente il problema nasce quando l'autore del fatto sia nullatenente e pertanto non possa risarcire il danno a cui sia stato condannato.
La Corte di Cassazione (ordinanza n. 10159/2018) ha trattato il caso del tentato suicidio di una locataria di un fabbricato la quale , utilizzando il gas metano e facendolo esplodere, aveva provocato la demolizione di un fabbricato a due piani. A seguito dell'esplosione il Comune emetteva un'ordinanza che ordinava lo sgombero di tutte le unità del fabbricato, la verifica della struttura, la predisposizione di una perizia descrittiva delle modalità di intervento dell'immobile dissestato. La proprietaria dei locali dove era avvenuta l'esplosione provvedeva alla demolizione del primo piano e faceva eseguire le opere di impermeabilizzazione del solaio. Nasceva una controversia circa la predetta impermeabilizzazione la cui corretta esecuzione veniva contestata dai proprietari del vicino appartamento .
La Corte di Cassazione ha affermato che la distruzione dell'edificio fa venire meno il diritto esclusivo dei diversi proprietari sui singoli appartamenti , mentre sopravvive la comunione di proprietà sull'intera area. Inoltre la Corte condivide il giudizio che ha distinto la responsabilità extracontrattuale del soggetto che ha tentato il suicidio dalla responsabilità della proprietaria dell'appartamento che , nell'eseguire i lavori di demolizione della propria abitazione , pur essendovi tenuta anche in considerazione del rapporto condominiale , non aveva predisposto le idonee misure di consolidamento e di impermeabilizzazione del solaio idonee ad evitare danni nell'immobile altrui. Ne consegue che la responsabilità della proprietaria consiste nel non avere verificato la correttezza dell'esecuzione delle opere di ripristino e di ricostruzione del proprio immobile in modo da evitare il danno all'appartamento vicino e cagionato dall'insufficiente impermeabilizzazione e dall'inidonea manutenzione.
Pertanto la Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso della proprietaria avverso la sentenza della Corte di Appello che la condannava al risarcimento del danno in favore dei vicini per non avere evitato l'ulteriore compromissione del loro appartamento. Viene pertanto sancita l'esistenza di un obbligo di solidarietà condominiale che vincola il proprietario dell'immobile , al cui interno è avvenuta l'esplosione, a ripristinare lo stato dei luoghi e, pertanto, a ristorare i vicini in modo che venga ricostituita completamente la loro situazione abitativa preesistente. Comunque deve notarsi che nel giudizio di merito l'autrice del tentato suicidio veniva condannata al risarcimento del danno cagionato dalla distruzione dell'appartamento dei vicini.

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