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Riscaldamento, sconti per l'impianto ex novo

Marco Zandonà

La domanda

Sono proprietario di un appartamento che si trova in un condominio nel quale, tempo fa, è stato eliminato il riscaldamento centralizzato. Ho deciso di inserire ex novo un impianto di riscaldamento autonomo, provvisto di caldaia a condensazione per la produzione di acqua sanitaria e riscaldamento. L'impianto di riscaldamento è composto da quattro termosifoni e un termostato per la regolazione della temperatura. Di quale detrazione potrò fruire? Quale percentuale di Iva dovrò applicare sui materiali acquistati e sulla manodopera?

La realizzazione di un nuovo impianto di riscaldamento completo in un appartamento privo, prima dell’inizio dei lavori, di un preesistente impianto di riscaldamento (eliminato in precedenza), fruisce, come intervento di manutenzione straordinaria e come intervento di risparmio energetico, della detrazione del 50% nei limiti di 96mila euro complessivi (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 3, lettera b, n. 1-4 della legge 27 dicembre 2017, n.205, di Bilancio per il 2018; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it). Per ottenere la detrazione basterà pagare le fatture con bonifico bancario o postale. Viceversa, non è possibile fruire, in alternativa, della detrazione per interventi di risparmio energetico (detrazione del 65%, ridotta al 50% proprio per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento; articolo 1, comma 3 , lettera a n. 1-11 della legge 27 dicembre 2017, n.205, di Bilancio 2018, si veda anche la guida al 65% su www.agenziaentrate.it), proprio perché l’edificio, prima dell’inizio dei lavori, è privo dell’impianto di riscaldamento. L’Iva applicabile è quella del 10% con la regola prevista per i beni significativi. Ai fini Iva, infatti, la caldaia rientra tra i beni significativi (ex Dm 29 dicembre 1999), secondo cui l’aliquota agevolata al 10% (di cui all’articolo 2, comma 11, legge 191/2009) può essere fruita, per questi, solo sino a concorrenza del valore della manodopera impiegata nell’esecuzione dei lavori (intendendosi per tale il corrispettivo richiesto per l’installazione, comprensivo anche delle materie prime impiegate - circolare 71/E/2000), mentre l’eventuale parte eccedente deve essere assoggettata all’aliquota ordinaria del 22%. Nella fattura deve risultare la distinzione tra valore del bene significativo e il restante corrispettivo, per distinguere l'Iva al 10% rispetto a quella al 22% (vedi anche articolo 1, comma 9, della legge 205/2017).

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