L'esperto rispondeCondominio

Norme anticendio, obbligo di adeguare l'autorimessa

Silvio Rezzonico

La domanda

Nell'ultima assemblea condominiale straordinaria è stato deliberato all'unanimità di adeguare i locali seminterrati, adibiti a parcheggio auto (autorimessa), alla normativa di prevenzione incendi di cui al Dpr 151/2011. Considerato che il locale di mia proprietà - e, credo, anche quello gli altri - è accatastato come locale deposito e non come posto auto, l'adeguamento è obbligatorio? Inoltre, posso rifiutarmi di partecipare a tale adeguamento, ferma restando la destinazione d'uso del locale?

Ai fini dell’adeguamento alla normativa sulla prevenzione di incendio, tenuto conto delle finalità di quest’ultima, quello che conta non è tanto la destinazione catastale dei locali – attualmente a uso deposito – quanto la destinazione in atto, a uso posto auto. L’adeguamento è dunque obbligatorio e il lettore non può dissociarsi dalla spesa a norma dell’articolo 1121 del Codice civile, sia perché l’adeguamento alla prevenzione incendio non costituisce innovazione, sia perché l’impianto di prevenzione dell’edificio condominiale non è suscettibile di utilizzazione separata.

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