Ascensori: costi ripartibili in base ai componenti
Oltre che dall’articolo 1124 del Codice civile, la ripartizione delle spese relative all'ascensore – ordinarie e straordinarie – può essere regolata anche dal regolamento condominiale contrattuale, che notoriamente prevale sui criteri di riparto di cui all’articolo 1124 del Codice civile. L’aumento della contribuzione per il maggior uso dell’ascensore in considerazione del maggior numero dei componenti dei nuclei familiari – in assenza di contrarie disposizioni del regolamento contrattuale – può essere deliberato dall’assemblea con la maggioranza regolamentare (maggioranza degli intervenuti oltre a 500 millesimi), a norma dell’articolo 1123, penultimo comma, del Codice civile. Secondo questa norma, se si tratta di cose destinate a servire i condòmini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne, fatto salvo il rispetto dei criteri di riparto di cui all’articolo 1124 del Codice civile.
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