Condominio

Rumori molesti, il reato c’è anche se la denuncia è di uno solo

di Saverio Fossati

Non serve che a denunciare il reato di «disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone» (articolo 659 del Codice penale) sia una pluralità di persone: ne basta anche una sola, se emerge che potenzialmente il fracasso ne disturba anche altre.

Questo, in estrema sintesi, il senso della sentenza 18521, depositata ieri dalla III Sezione penale della Cassazione , che ha dato così un’interpretazione più severa di quella di numerose precedenti pronunce (dalla 45616/2013 quella più risalente 1406/97), che richiedevano «la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell’appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio». Per la Cassazione di ieri, invece « (...) per la configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 659 cod. pen. non sono necessarie né la vastità dell’area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che il disturbo venga arrecato a un gruppo indeterminato di persone e non solo a un singolo, anche se raccolte in u ambito ristretto, come, ad esempio in un condominio».

Il caso è partito dal rumore prodotto da un’associazione culturale, per cui il rappresentante legale era stato denunciato da una famiglia. Il tribunale, nel compiere gli accertamenti, aveva escluso che si configurasse solo un illecito amministrativo (per violazione dei limiti di cui alla legge 447/95 e al Dpcm del 14 novembre 1997) perché il disturbo aveva configurato il reato dell’articolo 659 del Codice penale. Infatti, come aveva chiarito il Tribunale, le emissioni sonore erano tali da arrecare sicuramente disturbo a molti, e anzi una condòmina aveva cambiato casa (anche senza denunciare il fracassoni) tempo addietro .

La Cassazione ha quindi respinto il ricorso del rappresentante legale dell’associazione culturale, che aveva basato le sue ragioni su argomentazioni di merito in relazione agli accertamenti del Tribunale ma soprattutto sulla questione del mancato coinvolgimento nel disturbo di una pluralità di persone e in un ambito territoriale ampio. Argomentazioni smontate dalla Corte proprio sulla scorta dell’irrilevanza del fatto che a lamentarsi sia anche una sola persone se di fatto il rumore arrivi a estendersi anche in abitazioni ubicate a 20 o 30 metri di distanza.

Sulla stessa linea per lo stesso reato si è mossa la III Sezione con la sentenza 18522, sempre depositata ieri: l’imputato aveva infierito con musica ad alto volume con gli amplificatori collocato all’esterno del locale di sua proprietà. Anche in questo caso il Tribunale aveva accertato che, anche se i denunciati erano pochi, le emissioni di fatto erano in grado di disturbare moltissime persone e quindi il reato era pienamente configurato.

In ambedue i casi i ricorrenti sono stati condannati a pagare le spese processuali e 2mila euro alla Cassa ammende.

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