L'esperto rispondeCondominio

Le maggioranze necessarie per rivedere le tabelle

Silvio Rezzonico

La domanda

Con delibera dell'8 gennaio 2015, al punto due, con oggetto “Tabelle millesimali, revisione, nomina professionista, presentazione preventivi", l’assemblea all'unanimità (millesimi: 854.47) approva la revisione delle tabelle millesimali del fabbricato. In seguito, il presidente comincia ad aprire le buste con le offerte. La presenza di un nuovo condomino, che si associa alla decisione di modificare le nuove tabelle, porta in un secondo momento i millesimi a salire a 891.614. Dalla decisione, invece, si astengono tre condòmini per un totale di 241,728 millesimi. Visto che non ricorrono i casi di cui al punto 1 e 2 dell’articolo 1136 del Codice civile, la delibera può considerarsi nulla? I motivi del contendere che hanno influito nell'adottare tale delibera sono due: in due appartamenti sono stati realizzati soppalchi destinati a camera letto con bagno (millesimi a volume); in un altro, la chiusura in muratura del perimetro di una veranda di circa 30 metri quadri, già censita nei millesimi.

Occorre distinguere tra la delibera di approvazione delle tabelle millesimali revisionate e la delibera di incarico a un professionista per la revisione delle stesse. Tale ultima delibera fuoriesce – quanto a maggioranze – dall’articolo 69 delle disposizioni attuative del Codice civile e richiede la maggioranza di cui all’articolo 1136, primo e secondo comma, del Codice civile, pari rispettivamente ai 2/3 dei millesimi in prima convocazione e di 500 millesimi in seconda convocazione, oltre alla maggioranza dei partecipanti o degli intervenuti. Nel computo dei millesimi deve essere conteggiato anche il condomino sopraggiunto prima della votazione.

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