Condòmino irreperibile, come inviare comunicazioni e convocazioni?
E' pacifico in giurisprudenza che l'amministratore, per una corretta convocazione dell'assemblea, o per individuare il moroso al quale indirizzare il decreto ingiuntivo, debba accertare attraverso pubblici registri chi sia il proprietario (Cassazione, sent. dalla 5035/2002 alla 8824/2015). Il condomino ha infatti l'obbligo di comunicare all'amministratore i dati utili alla gestione del condominio e questi deve trattarli per i soli scopi collegati all'adempimento del proprio incarico (senza chiedere il consenso al condomino). La Legge n. 675 del 31 dicembre 1996 (c.d. legge sulla privacy) non pone ostacoli all'applicazione delle norme sul condominio. Del resto, l'atto di compravendita è pubblico ai sensi dell'articolo 743 c.p.c. potendo essere consultato da chiunque ne faccia richiesta, compreso l'amministratore.
Si aggiunga, ai fini della corretta convocazione dell'assemblea, che per il relativo avviso non è previsto alcun obbligo di forma per l'invito a partecipare tanto che, secondo la giurisprudenza della Cassazione, la comunicazione può essere fatta anche oralmente (principio di libertà delle forme) laddove non sia diversamente prescritto dalla legge o dalle parti (Cass. 875/1999; Cass. 2450/1994); ovvero, in materia di condominio, se il principio di libertà delle forme non sia derogato dal regolamento che imponga particolari modalità di notifica, in mancanza delle quali l'assemblea non può essere ritenuta regolarmente costituita (Cass. 1515/1988).
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