Facciata, oneri pagati anche da chi sta sul retro
I balconi sono considerati di proprietà esclusiva dei singoli condòmini salvo per quanto concerne le parti quali i frontalini o fregi di pregio che ineriscono alla facciata e la abbelliscono e che devono ritenersi di proprietà condominiale (fra le altre, la sentenza della Cassazione 6624 /2012). Posto ciò, tutte le spese che sono a vantaggio del condominio quali quelle elencate nel quesito e che servono anche al rifacimento delle parti comuni dei balconi devono essere divise per millesimi di proprietà. La facciata è bene comune, ex articolo 1117, numero 1, del Codice civile, anche per i condòmini i cui immobili non si affacciano su di essa, perché fa parte dei muri maestri che delimitano l’edificio e ne sono parti essenziali.
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