Chiusura esercizio decisa a maggioranza qualificata
Il periodo di esercizio amministrativo condominiale è di 12 mesi. Sicché, salvo contraria disposizione del regolamento contrattuale, l’assemblea con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, comma 2, del Codice civile – ossia con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio - può modificare il periodo di decorrenza della gestione. Qualora la delibera di «spostare la data di chiusura del rendiconto condominiale» sia stata presa con una maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge, dunque, la predetta deliberazione sarà considerata annullabile e, pertanto, soggetta al termine di impugnazione di 30 giorni previsto dall’articolo 1137 del Codice civile.
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