Condominio

Risarcimento danni, quando si cumulano rimborsi e detrazioni

di Andrea Cartosio

Rimborsi assicurativi e fisco: una partita difficile che l’amministratore condominiale accorto può giocare bene, a tutto vantaggio del condominio.

Possono infatti verificarsi danni per i quali l’amministratore provveda a richiedere l’intervento risarcitorio da parte della polizza condominiale, oppure accadano eventi calamitosi o un danneggiamento delle parti comuni condominiali da un soggetto terzo per il quale interviene, a copertura del danno, l’assicurazione di quest’ultimo.

I lavori, però, vengono eseguiti dal condominio. E quindi l’assemblea potrebbe richiededere all’amministratore di occuparsi degli adempimenti per ottenere le relative detrazioni fiscali (pratica Enea, bonifico parlante, pratiche comunali... ).

Tale richiesta può far sorgere dubbi su quali dati debba trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio dell’anno successivo e su come redigere la relativa certificazione da rilasciare (prudenzialmente entro oggi, 16 aprile – si veda il Sole24Ore del 13 marzo scorso) ai condòmini .

Danni da terzi e calamità

Qualora si verifichi un danno cagionato da un soggetto terzo o da evento calamitoso per il quale il rimborso non derivi dalla polizza condominiale, l’amministratore, sia in sede di trasmissione dati all’agenzia delle Entrate che per la certificazione della spesa ai condòmini:

• se il rimborso coprisse interamente la spesa sostenuta dal condominio, non dovrà comunicare nulla all’Agenzia – per quei lavori - e non dovrà certificare nulla ai condòmini e gli stessi non potranno beneficiare della detrazione sulla spesa;

• se il rimborso coprisse parzialmente la spesa sostenuta dal condominio, l’amministratore dovrà effettuare la comunicazione limitatamente alle spese effettivamente rimaste a carico, decurtando il rimborso dalla spesa sostenuta; con gli stessi criteri dovrà rilasciare la certificazione; così i condòmini potranno fruire del beneficio fiscale per la quota effettivamente rimasta a loro carico (non coperta dal rimborso assicurativo).

L’interpretazione si basa su quanto pubblicato dalla stessa Agenzia con le circolari 57/E e 121/E del 1998, che parlano espressamente di sovvenzioni e contributi, di recente riprese con una risposta alle Faq relativa alla comunicazione dati soggetti a detrazioni fiscali che va inviata entro il 28 febbraio di ogni anno da parte dell’amministratore.

Rimborso da polizza

Qualora invece il danno verificatosi fosse coperto dalla polizza condominiale, il problema si presenta più spinoso. La condizione per beneficiare della detrazione è costituita dal fatto che la spesa sia “effettivamente rimasta a carico”. Si potrebbe far riferimento a quanto affermato dal legislatore all’art. 15, lettera c) del Tuir, con riguardo alle spese mediche, secondo cui: «Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione di imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo nè dai redditi che concorrono a formarlo».

Si può quindi sostenere che, poiché il singolo condòmino non gode della detrazione di imposta sulla polizza assicurativa condominiale, il danno risarcito non limiterà l’utilizzo delle detrazioni fiscali per il singolo contribuente. Pertanto l’amministratore dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate e certificare ai condomini l’intera spesa.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©