Condominio

La legge 4/2013 va sempre richiamata

di Alfredo Candigliota

Su tutti i suoi documenti professionali l’amministratore deve esporre il riferimento alla legge 4/2013.

La norma, infatti, entrata in vigore il 10 febbraio 2013, ha inteso regolamentare quelle attività professionali non rientranti in Ordini e Collegi professionali, quali appunto quella dell’amministratore di condominio. Tale professionista, che svolge la propria attività in forma continuativa, viene quindi a vedere riconosciuta la propria attività in ambito socio- economico.

Entrando nel merito della legge 4/2013, si precisa che, alla luce del combinato disposto degli articoli 1, comma 3° e 8 comma 2°, in capo all’amministratore di condominio vige l’obbligo di riportare sulla propria carta intestata e negli spazi condominiali di accesso anche a terzi, sia la dicitura: «Professione svolta ex lege 4/2013», sia il numero di iscrizione all’associazione. La legge in questione, infatti, pur non prevedendo l’obbligo per l’amministratore di riunirsi ed aggregarsi con altri colleghi in associazioni di categoria, conferisce comunque alle associazioni un potere di controllo e di elevazione culturale dei propri associati, anche mediante il conferimento di un certificato di qualità conforme alle norme Uni En Iso 9001 (Cassazione Penale, sentenza 16671/2010).

L’amministratore deve quindi obbligatoriamente contraddistinguere la propria attività in ogni documento e rapporto scritto con il cliente con il riferimento della propria operatività come sancito dalla Legge 4/2013.

Nell’ipotesi di inosservanza di tale obbligo, il professionista è sanzionabile ai sensi del Codice del consumo (Dlgs 206/2005), in quanto responsabile di un modus operandi scorretto nei confronti del consumatore, mediante l’irrogazione di una sanzione amministrativa che va da 5.000 a 500.000 euro, graduata in ragione della gravità e durata della violazione.

Secondo il successivo comma 4 dell’articolo 1 della legge 4/2013 «L’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, nell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilità del professionista».

Come espressamente chiarito dalla legge poi, il compito di formare i professionisti non iscritti ad Albi compete alle associazioni professionali. E anche il termine «Formazione Permanente» deve essere inteso nel senso più ampio e continuativo , riferito sia alla formazione iniziale che di periodico e sistematico aggiornamento dell’amministratore.

Si evidenzia infine come la legge abbia previsto per le associazioni professionali l’onere dell’attestazione di propri iscritti secondo quanto previsto dall’articolo 7 e quindi le attestazioni, pur non essendo un requisito necessario per l’esercizio della professione, certificano l’iscrizione del professionista, sia in termini di standard che qualitativi.

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